| Massimo Rivalta - Ingegnere
 
 
 Sono molti i casi in cui il
          complesso quadro normativo rischia di sovrapporre le competenze delle
          direttive europee, creando, così, confusione
        tra gli operatori del settore.
 
 Un po’ di
            confusioneSpesso, questo accade quando una nuova legge entra a far parte del quadro
          normativo sostituendo o modificandone una precedente.
 Parecchi casi si sono avuti con l’armonizzazione delle direttive
        comunitarie le quali, dovendo indicare una sola normativa di riferimento
        per tutti i Paesi aderenti alla Ue, non potevano non creare situazioni
        di conflitto all’interno di uno o più Stati.
 In Italia lo si è vissuto (ma in realtà è un continuo
        adeguarsi alla nuova normativa da parte dei consulenti e dei professionisti),
        per esempio, con il Dl 626/94 (Sicurezza sul posto di lavoro), che andava
        a sostituire quello precedente, vecchio e ormai obsoleto.
 Dalla sua introduzione, infatti, tutti, o quasi, i contrasti interpretativi
        sono stati analizzati, compresi e rielaborati arrivando a proporre modifiche
        in numero sufficiente a permetterne l’applicazione nel proprio
        contesto operativo.
 La Ped (acronimo di Pressure equipment directive), analogamente, ha vissuto
        e sta vivendo il suo primo periodo di rodaggio dalla sua introduzione
        nel quadro normativo italiano.
 Si parla, infatti, di Ped, di Organismi notificati, di Marchio CE, di
        Sistemi Qualità come se queste parole confuse, mischiate insieme,
        risuonassero armoniose al pari di un notturno di Chopin.
 Tanto si è detto e si sente dire in merito agli impianti di aria
        compressa, ma qualcosa da chiarire risulta sempre esserci.
 In questo articolo intendiamo fornire al lettore una chiave di lettura
        del “funzionamento sincrono” (non me ne vogliano i puristi
        della grammatica per il termine forse troppo ingegneristico) delle normative
        citate in merito agli impianti in pressione rientranti nel campo della
        Ped.
 
 
 Alcuni quesiti sulla PedPrima di tutto, per inquadrare bene l’argomento, diamo una risposta
        ad alcune precise domande.
 • Cos’è la
          Ped?E' la direttiva europea entrata in vigore il 29 maggio 2002 che armonizza
          la legislazione del settore "Attrezzature in pressione" e
          che sostituisce tutte le precedenti Regole nazionali.
 Da tale data, solo attrezzature che soddisfano i requisiti della Ped
        e aventi il marchio "CE" potranno essere immessi sul mercato.
 La Ped si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di
        conformità delle attrezzature in pressione sottoposte a una pressione
        massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quali recipienti, tubazioni,
        accessori di sicurezza, accessori a pressione. Le attrezzature vengono
        suddivise in differenti categorie in base alla massima pressione ammissibile,
        al volume e al fluido cui sono destinate.
 La direttiva fornisce delle indicazioni-guida, ma spetta al costruttore/fabbricante
        individuare il percorso normativo più corretto per produrre in
        conformità alla direttiva e ottenere il marchio CE, quando richiesto.
 Il primo passo è identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura,
        che è legato al concetto di “energia immagazzinata” dal
        sistema, a sua volta legato a:
 - livello della pressione ammissibile PS;
 - entità delle dimensioni V o DN;
 - pericolosità del fluido contenuto;
 - temperature nel sistema;
 - condizioni particolari di funzionamento e installazione.
 • Chi è il costruttore
          di tali attrezzature?E' la figura - fabbricante di attrezzature in pressione o il suo rappresentante
          autorizzato operante nella Comunità - che ha la completa responsabilità dell'attrezzatura
          e della sua completa conformità alla Ped. Egli ha la responsabilità del
          progetto, della scelta dei materiali idonei, della fabbricazione, dell'assemblaggio,
          della dichiarazione di conformità e della marcatura CE. In funzione
          della categoria di appartenenza dell'attrezzatura deve incaricare un
          Ente notificato per applicare le procedure relative alla valutazione
          di conformità.
 • Qual è la corretta
          certificazione?Per le categorie II, III e IV, "il fabbricatore delle attrezzature
        in pressione deve prendere appropriate misure per assicurare che i materiali
        usati siano conformi alla specifica tecnica da lui richiesta".
 Per la categoria IV, due sono le possibilità:
 A) Percorso Sistema Qualità: implica che il produttore del materiale
        operi secondo un Sistema di Gestione della Qualità e che rilasci
        un certificato tipo 3.1B;
 B) Ispezione Diretta: se il produttore del materiale non opera secondo
        un Sistema di Gestione della Qualità certificato, il fabbricante
        delle attrezzature in pressione deve eseguire un "Controllo specifico
        del materiale" redigendo un certificato d'ispezione tipo 3.1C, oppure
        chiedere al produttore del materiale di redigere (insieme a un suo rappresentante)
        un report dell'ispezione tipo 3.2. In ogni caso, il produttore del materiale
        deve assicurare la rintracciabilità necessaria per il "Controllo
        specifico del prodotto" e dichiarare la conformità all'ordine
        del materiale consegnato.
 • Quali sono i requisiti per la Certificazione del Sistema di
        Gestione della Qualità? La Ped considera il caso di un "produttore di materiale che ha un
        appropriato Sistema di Qualità, certificato da un Organo competente
        riconosciuto all'interno della Comunità e che ha effettuato una
        specifica valutazione dei materiali". Questo certificato non è di
        per sé sufficiente per garantire la conformità del materiale,
        ma permette la scelta del "Percorso Sistema Qualità" (come
        prima spiegato).
 
 
 La Marcatura CE• Quando apporre il marchio CE?
 Interessante, dopo avere affrontato i temi Qualità e Ped, è quello
        relativo alla marcatura CE. Nel caso specifico, l’Annesso II ci
        viene in aiuto specificando che il livello di pericolosità è ricavato
        usando le tabelle dedicate, che portano, per ciascun tipo di apparecchiatura,
        a sei classi di pericolosità crescente:
 - esclusione dalla direttiva;
 - corretta prassi costruttiva sufficiente;
 - I, II, III, IV.
 Per le classi I, II, III e IV, è obbligatoria la marcatura CE.
        Per ottenerla, il fabbricante è obbligato a seguire in tutte le
        fasi realizzative (progetto, materiali, personale, fabbricazione, prove
        e collaudi, documentazione) le prescrizioni via via più impegnative
        illustrate da specifici protocolli procedurali chiamati Moduli.
 Alla fine della procedura, il fabbricante potrà marcare CE il
        suo prodotto. Questo è importantissimo perché la Marcatura
        CE implica il riconoscimento della garanzia di qualità del prodotto.
 Per i prodotti di categoria I, II, III e IV, il fornitore potrà applicare
        la marcatura CE solo dopo aver dimostrato che essa risponda a tutti i
        requisiti di sicurezza essenziali applicabili e corrispondenti ai Moduli
        di conformità.
 Ecco spiegate, a grandi linee, il funzionamento sincrono delle tre normative
        comunitarie trattate e, sebbene questo possa sembrare la fine delle tante
        zone d’ombra lasciate dalla normativa, intesa nella sua complessità,
        non bisogna dimenticare che anche qui, come nel caso della Marcatura
        CE, si deve parlare di elemento singolo piuttosto che di più elementi
        costituenti l’impianto o il sistema.
 Nel caso della Direttiva Macchine, la cosa (una volta accertato il fatto
        che si tratti di macchine) si risolve con l’acquisto di materiale
        certificato CE dal produttore e con la certificazione dell’impianto
        intero da parte del costruttore con relativa apposizione del marchio
        e del numero di matricola.
 Nel caso della Ped si parla, avendo a che fare con impianti più o
        meno complessi, di insiemi. Ogni elemento costituente l’insieme
        deve essere inserito in una delle categorie di rischio prima indicate,
        dopodiché si deve considerare l’insieme.
 
 
 Categorie di rischioLa normativa indica quanto segue per le categorie di rischio:
 - accertamento di conformità di ogni apparecchio dell’insieme,
        secondo la sua categoria;
 - accertamento dell’integrazione dei componenti, secondo la massima
        categoria applicabile nell’insieme (esclusi accessori di sicurezza);
 - verifica della protezione contro il superamento dei limiti operativi
        ammessi, secondo la massima categoria applicabile.
 Come si può notare, la parte comune tra Ped e Marcatura CE insiste
        molto sull’analisi di rischio. Con metodologie e logiche ovviamente
        diverse, dati i campi e i settori di applicazione, ma con la comune visione
        e condivisione del concetto di sicurezza.
 Nel caso, invece, di Ped in presenza di un Sistema di Qualità,
        la condivisione è sul controllo delle procedure di fabbricazione
        delle attrezzature (sempre in funzione della categoria di appartenenza)
        con la compilazione di appropriata modulistica.
 Gli obblighi del costruttore, in ambito Ped, come inseriti nella normativa,
        sono molto chiari e vale la pena ricordarli:
 - eseguire l'Analisi dei Rischi;
 - soddisfare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza;
 - compilare la documentazione tecnica;
 - seguire una procedura di Valutazione di Conformità;
 - emettere una Dichiarazione di Conformità;
 - apporre il marchio CE.
 Qualora il costruttore debba assemblare vari componenti in pressione
        per dare origine a un insieme più complesso, dovrà acquistare
        dai suoi fornitori apparecchi già marcati CE e la valutazione
        della conformità alla Ped dovrà essere effettuata tenendo
        conto dell'integrazione di tutti i componenti.
 
 
 Precisi obblighiCon riferimento alla Ped, naturalmente nel caso in cui si preveda che
          l’apparecchiatura superi gli 0.5 bar (con alcune eccezioni),
          la legislazione obbliga:
 • il Produttore a: - applicare i requisiti della direttiva alla progettazione, alla produzione,
          al controllo finale e al collaudo dei dispositivi a pressione;
 - sottoporsi alla sorveglianza di un Ente notificato;
 - stilare una documentazione tecnica che permetta a terzi di valutare
        la conformità dei dispositivi di pressione ai requisiti applicati
        della direttiva;
 - applicare il marchio CE a ogni parte del dispositivo di pressione certificato
        dall’Ente notificato;
 - stilare una dichiarazione scritta di conformità;
 - conservare la documentazione tecnica e di conformità per un
        periodo di dieci anni;
 - prendere tutte le misure necessarie in modo che la progettazione, la
        produzione, le ispezioni finali e i collaudi in corso aderiscano alle
        disposizioni della direttiva;
 
 • 
        l’Ente notificato a:
 - essere nominato da uno Stato membro;
 - essere elencato nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea
        con il numero di identificazione e le mansioni per cui è notificato;
 - essere indipendente dalla commercializzazione, dalla progettazione,
        dalla produzione, dal rifornimento, dall’installazione, dall’uso
        e dal mantenimento del dispositivo a pressione;
 - effettuare valutazioni e verifiche secondo la PED con il più alto
        grado di integrità professionale e competenza tecnica, liberi
        da influenze e pressioni finanziarie;
 - avere a disposizione le risorse necessarie per effettuare ispezioni
        e sorveglianze;
 - avere un gruppo di verifica ispettiva responsabile, con una valida
        formazione professionale, conoscenza ed esperienza delle ispezioni da
        effettuare, abilità nel redigere certificazioni e rapporti dimostranti
        la veridicità delle ispezioni;
 - essere imparziale;
 - possedere la relativa assicurazione contro i rischi di responsabilità civile;
 - osservare una rigorosa riservatezza, tranne di fronte allo Stato Membro
        coinvolto;
 - fornire scambi di informazioni tecniche con il produttore per tenere
        visionata la situazione di pratica, così come le considerazioni
        tecniche ed economiche le quali sono considerevoli con un alto grado
        di sicurezza e salute
 
 
 Conseguenze penaliBisogna tener presente che ci sono conseguenze penali previste per i
          produttori che non aderiscono alla legislazione. Analogamente, la responsabilità può essere
          estesa ad altri individui oltre al principale trasgressore, in particolare
          l’Ente notificato, a meno che non si possa dimostrarne la diligenza
          nell’operare.
 Inoltre, bisogna tener conto che:
 - il marchio CE non è un marchio di qualità, ma un Contrassegno
        di Sicurezza Europea, rappresentante le iniziali di “Conformità Europea”;
 - l’applicazione di questo contrassegno implica che il produttore
        abbia considerato al contempo altre Direttive europee come applicabili
        al prodotto o alla totalità.
 Quanto sopra spero abbia contribuito a sostituire i dubbi presenti con
        alcune risposte e chiarimenti in un settore dove ancora troppo pochi
        sono quelli veramente bravi e preparati.
 
 
 PROCEDURA DI OGNI MODULO
 PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
 
 
 
 |