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Rumore e vibrazioni

Le Direttive europee sul rumore delle macchine

 

Il Dottor Giovanni Brambilla, dell’Istituto di Acustica "O.M. Corbino" del C.N.R. descrive, in questo intervento, la nuova impostazione adottata dalla Unione Europea (UE) nell’emanare le proprie Direttive e la relazione funzionale tra queste e il sistema della normativa armonizzata, entrambe tendenti ad eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti tra i Paesi membri. In particolare sono esaminati gli aspetti relativi al rumore emesso dalle macchine e vengono illustrati i requisiti acustici imposti dalla Direttiva macchine. Viene fornita, inoltre, una sintesi dello stato attuale delle norme europee esistenti e in fase di elaborazione in sede ISO e CEN.
L’espansione dell’Unione Europea (UE) e la completa integrazione del mercato unico, pur se con alterne vicende, sono ormai un processo irreversibile che presenta indubbie e considerevoli ripercussioni sui prodotti non soltanto a livello europeo, ma anche a livello mondiale.
In questo contesto l’armonizzazione delle normative nazionali ed internazionali, la tempestiva attuazione delle Direttive comunitarie e requisiti di certificazione e di collaudo progressivamente più severi rivestono un ruolo di fondamentale importanza.
Tra i numerosi aspetti coinvolti in questa problematica, il rumore prodotto dalle macchine ha assunto una considerevole rilevanza ed oggi costituisce un fattore assai importante che interessa un numero crescente di apparecchiature. Si è così assistito in questi anni ad un continuo sviluppo delle Direttive comunitarie e, soprattutto, ad un costante aggiornamento ed espansione della normativa europea su questo specifico argomento.
La relazione si propone di fornire un quadro generale della situazione attuale nel settore sopra indicato e di evidenziare, pur nella indispensabile sintesi, gli elementi informativi essenziali per valutare l’impatto sulla circolazione dei prodotti derivante dalle Direttive e dalle normative europee sul rumore delle macchine.

Il sistema Direttive CEE - Norme armonizzate
Durante i primi trenta anni di vita della Comunità Europea (CEE) i vari Paesi membri hanno sviluppato ed imposto un ampio spettro di regolamentazioni sui prodotti per proteggere il consumatore e salvaguardarne la sicurezza.
Nel perseguire questo obiettivo a livello comunitario è stato adottato il sistema della Direttiva che, approvata alla unanimità dal Consiglio dei Ministri della CEE, deve essere recepita dai Paesi membri.
La Direttiva si applica ad una specifica tipologia di prodotti e definisce i requisiti ai quali il prodotto stesso deve risultare conforme per poter essere commercializzato nell’ambito della CEE.
Questa impostazione è così particolareggiata che, come abbiamo già detto, richiede la definizione di una Direttiva specifica per ciascuna tipologia di prodotto, ha comportato un notevole sforzo da parte della CEE per tentare di regolamentare l’enorme varietà di prodotti esistenti sul mercato.
Un tipico esempio al riguardo è costituito dalle Direttive pubblicate dal 1970 ad oggi in merito ai limiti massimi per il livello di pressione acustica degli autoveicoli.
Sempre per quanto riguarda il settore della emissione sonora sono state definite altre Direttive tra cui si citano quelle riguardanti i limiti massimi per il livello di pressione acustica dei motoveicoli e quelli per il livello di potenza sonora dei motocompressori, delle gru a torre, dei generatori per saldatura e di potenza, dei frantumatori, delle macchine movimento terra e delle falciatrici.
Per ovviare alle difficoltà derivanti dalla sopra indicata impostazione, nel maggio 1985 il Consiglio dei Ministri della CEE ha introdotto una nuova procedura per la regolamentazione tecnica dei prodotti al fine di rendere più rapida l’attuazione delle Direttive comunitarie ed incentivare la libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo.
Questa procedura si basa sostanzialmente sui seguenti quattro principi fondamentali:
- le Direttive comunitarie specificano i requisiti essenziali ai quali i prodotti devono conformarsi;
- il compito di definire le specifiche tecniche nella veste di norme armonizzate è affidato al Comitato Europeo per la Standardizzazione (CEN);
- le specifiche tecniche non sono obbligatorie;
- i prodotti che rispettano le specifiche delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti indicati nelle Direttive.

Per l’immissione dei prodotti sul mercato, pertanto, sussiste l’obbligo di rispettare i requisiti essenziali delle Direttive.
E’ facoltà del costruttore decidere se produrre in accordo alle specifiche tecniche delle norme armonizzate oppure procedere diversamente. In quest’ultimo caso sussiste l’obbligo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti imposti dalla Direttiva.
L’effetto più importante di questa nuova impostazione consiste in una maggiore generalità della Direttiva comunitaria che non riguarda più una specifica tipologia di prodotto, come avveniva prima del 1985, bensì una gamma più ampia.
E’ da sottolineare, inoltre, che viene specificata la procedura da seguire per ottenere la dichiarazione di conformità del prodotto, ossia il marchio CE. Questo marchio attesta che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva, ma tuttavia non implica, di per sé, il rispetto delle norme armonizzate.
In futuro prodotti privi del marchio CE non potranno più essere venduti nell’ambito della CEE.
Con la nuova impostazione si instaura, altresì, uno stretto legame tra Direttiva e norma armonizzata, relazione che ha avuto, come primo effetto, quello di incentivare sensibilmente lo sviluppo della normativa europea.
Al CEN viene affidato il compito di definire le norme armonizzate, che rivestono un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo di prodotti conformi alle Direttive, costituendo un utile riferimento per il costruttore.
I Paesi membri sono obbligati a recepire la norma armonizzata senza alcuna modifica e ad eliminare, nel contempo, i loro standards nazionali che risultino difformi dalla norma europea.

Direttiva macchine
Fino ad ora sono state emanate circa 20 Direttive conformi alla nuova impostazione descritta nel paragrafo precedente; di queste solo le tre seguenti contengono requisiti sul rumore:
- Direttiva 89/392/CEE, e successive modifiche ed integrazioni apportate con le Direttive 91/368/CEE e 93/44/CEE, concernente la sicurezza delle macchine;
- Direttiva 89/106/CEE riguardante i prodotti impiegati nei cantieri di costruzione di edifici e di opere civili;
- Direttiva 89/686/CEE, e successive modifiche introdotte con la Direttiva 93/95/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.
Particolarmente importante, ed emblematica della nuova strategia adottata dalla UE per la regolamentazione dei prodotti, è la Direttiva 89/392/CEE [1], nota come Direttiva macchine, non ancora recepita dall’Italia.
Questa Direttiva ha una vasta portata applicativa in quanto riguarda ogni macchina, che sia costituita da un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro per l’esecuzione di una specifica funzione, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, la movimentazione e il condizionamento di un materiale.
Con la Direttiva 93/44/CEE il campo di applicazione è stato esteso anche ai componenti di sicurezza.
Appare evidente come la Direttiva macchine interessi la gran parte delle apparecchiature, dal piccolo elettrodomestico alle complesse linee robotizzate e ai vari processi tecnologici, con rare eccezioni, quali i mezzi di trasporto o altre apparecchiature già regolamentate, o in fase di regolamentazione, da Direttive specifiche che prevalgono rispetto alla Direttiva macchine la cui applicazione, in tal caso, è limitata agli aspetti non contemplati dalle prime.
Nella Direttiva il controllo e la riduzione del rumore sono considerati parte integrante dei requisiti di sicurezza della macchina. In particolare si precisa che essa deve essere progettata e realizzata in modo tale che i rischi derivanti dalla sua emissione sonora siano ridotti al livello più basso possibile, compatibilmente con il progresso tecnico e con la disponibilità di interventi di riduzione del rumore, privilegiando quelli orientati direttamente sulla sorgente sonora.
Vengono specificate, inoltre, le informazioni sulla emissione sonora della macchina che il produttore deve fornire all’atto della commercializzazione della stessa. Tali informazioni devono essere espresse mediante i seguenti parametri acustici:
- livello continuo equivalente di pressione acustica LAeq in dB(A), rilevato al posto operatore durante uno specifico ciclo operativo della macchina; qualora tale livello risulti inferiore a 70 dB(A) è sufficiente una dichiarazione in tal senso senza specificarne il valore;
- livello di picco della pressione acustica in dB(C) rilevato al posto operatore, qualora tale livello superi i 130 dB;
- livello di potenza sonora LWA in dB(A) emesso durante uno specifico ciclo operativo della macchina, qualora il livello LAeq risulti superiore a 85 dB(A).
In aggiunta ai suddetti descrittori acustici devono essere specificati anche i parametri di funzionamento e le condizioni di installazione della macchina impiegati durante la misura della emissione sonora.
Le informazioni acustiche devono essere inoltre riportate nel manuale con le istruzioni per l’uso della macchina ed anche in tutte le documentazioni tecniche della stessa.
Quest’ultimo requisito è molto importante in quanto assicura che l’informazione sull’emissione sonora sia disponibile non soltanto dopo l’acquisto della macchina, ma anche precedentemente.
Il rumore, pertanto, diviene una parte integrante delle caratteristiche e delle prestazioni della macchina, consentendo così al potenziale acquirente di considerare anche tale essenziale fattore nella sua valutazione di acquisto.
E’ importante sottolineare, inoltre, che la potenza sonora è un parametro acustico intrinseco della macchina, il cui valore dipende solo dalle condizioni di installazione e di funzionamento della macchina stessa.
Per questa sua peculiarità essa è la grandezza più appropriata per la caratterizzazione della emissione sonora della macchina.
Le procedure per la determinazione della potenza sonora, tuttavia, sono alquanto laboriose, sia se si utilizza il rilievo del livello di pressione acustica su una superficie di inviluppo della macchina, sia se si impiegano tecniche più sofisticate e costose di tipo intensimetrico o che prevedono l’impiego di sorgenti sonore di riferimento.
Per tale motivo l’obbligo della determinazione della potenza sonora è previsto solo per macchine con rumorosità elevata, che producono un livello LAeq al posto operatore superiore a 85 dB(A).

Normative europee
In questo paragrafo viene descritto lo stato attuale della normativa europea limitatamente a quella più direttamente connessa con l’applicazione della Direttiva macchine. Tale Direttiva richiede l’uso di norme che, secondo la più recente terminologia, sono classificate nei tipi B e C.
Le norme di tipo B sono relative ad uno specifico aspetto della sicurezza ma mantengono un carattere generale e, conseguentemente, sono applicabili ad una vasta gamma di macchine. Ad esempio i metodi per la determinazione della potenza sonora costituiscono norme di tipo B.
Queste norme sono ulteriormente differenziate in "result standards" e "means standards".
Le prime comprendono le norme tradizionali che descrivono i metodi per determinare, solitamente mediante misure, le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti.
A questa tipologia appartiene, ad esempio, la serie di norme ISO 11200 riguardante la misura del livello di pressione acustica al posto operatore di una macchina.
Le "means standards", invece, sono una famiglia recente di norme che non si propongono di fornire requisiti specifici, bensì intendono raccomandare metodologie e linee guida mediante le quali poter conseguire determinati obiettivi. Un esempio al riguardo è costituito dalla serie di norme ISO 11690 riguardante la progettazione di posti di lavoro a ridotto livello di rumore.
Nella tabella che riportiamo nella pagina seguente viene riportato un quadro riassuntivo delle norme di tipo B connesse con l’applicazione della Direttiva macchine.
Le norme classificate come C si diversificano da quelle B in quanto si riferiscono ad una determinata tipologia di macchine.
Attualmente il CEN ha pubblicato più di 20 norme relative ad altrettante specifiche famiglie di macchine.
Tra le norme di tipo B elencate nella tabella si sottolinea l’importanza di quelle riguardanti la determinazione del livello di potenza sonora LWA a partire da misure del livello di pressione acustica effettuate su una superficie di inviluppo della macchina e in prefissate configurazioni di campo acustico (ISO 3740 . 3747), oppure da misure di intensità acustica (ISO 9614 1-2).
Per concludere, bisogna rilevare che nell’ultimo decennio sono stati registrati profondi cambiamenti nella normativa europea e si è assistito anche ad un sua sensibile evoluzione, stimolata dalla nuova impostazione delle Direttive comunitarie.
Tale impostazione comporta anche una considerevole influenza sulle caratteristiche dei prodotti, la cui commercializzazione nell’ambito della Unità Europea dipende ora dalla loro conformità a requisiti definiti nelle Direttive.
A loro volta quest’ultime costituiscono la base per la normativa europea che svolge, invece, la funzione di indicare le specifiche tecniche necessarie per conseguire la conformità ai requisiti delle Direttive.
In questa situazione in continua e rapida evoluzione il produttore è chiamato a seguire gli sviluppi concernenti da un lato le fasi di attuazione della Direttiva macchine, dall’altro l’emanazione di Direttive su prodotti specifici.
Il maggiore impegno che ne deriva non può che essere giudicato positivamente, soprattutto se considerato nella prospettiva di ridurre l’inquinamento da rumore e di contribuire a migliorare la qualità della vita realizzando prodotti a più alto contenuto tecnologico anche sotto l’aspetto acustico.




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