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Sicurezza

La segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro

 
Le prescrizioni minime previste dal Decreto Legislativo 493/96


In tema di normativa, nei numeri precedenti, abbiamo avuto modo di parlare di prevenzione, e in modo particolare per quanto attiene le macchine.
Ora il Decreto legislativo n. 493/96 affronta il problema della segnaletica sui luoghi di lavoro indicando le segnalazioni che sono rese obbligatorie sui posti di lavoro, in relazione anche al disposto dalla Legge 626.
A chiarimento di quanto deve essere attuato e praticato in merito, Luigi Buzzini, sulla rivista "Il Perito Industriale" riassume in modo chiaro e preciso le disposizioni alle quali gli interessati devono attenersi, nel rispetto, appunto, di quanto disposto dalla Legge.
Il rinnovamento dell’impianto legislativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è tuttora in fase di espansione con l’entrata in vigore di altri Decreti (Direttiva Macchine, Direttiva Cantieri), tra cui il D. Lgs. 493/96 concernente prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, del quale tratteremo in questo articolo.
Il D. Lgs. 493/96, già entrato in vigore, è un tassello che si inserisce nel nostro nuovo sistema legislativo di stampo europeo in quanto recepisce la Direttiva 92/58/CEE.
Qualcuno si potrebbe chiedere legittimamente (al di là dell’obbligo del reperimento delle Direttive Comunitarie da parte degli Stati membri della UE), per quale motivo si è voluto redigere una nuova legge in materia di segnaletica di sicurezza.
Infatti non si può certo dire che il DPR 524 che dal 1982 ha codificato la segnaletica di sicurezza fino ad oggi, sia inadeguato allo scopo.
La risposta si trova in una attenta analisi del D. Lgs. 493/96, il quale recita testualmente alla lett. a) comma 2 art. 1, "la segnaletica di sicurezza ... omissis... fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi un cartello, un colore, un segnale luminoso o un segnale acustico, una comunicazione o un segnale gestuale".
Infatti, pur non togliendo niente a quanto di valido vi era nel DPR 524/82, il D. Lgs. 493/96 riprende quasi in toto quello che riguarda la cartellonistica.
Inoltre il nuovo decreto amplia i contenuti del vecchio DPR: infatti, oltre ad indicare le caratteristiche che deve avere la cartellonistica, prevede anche altri tipi di segnalazione come suoni, luci, gesti e parole, che entrano a far parte della segnaletica di sicurezza e possono essere codificati ed adottati da una azienda per migliorare le condizioni di sicurezza al suo interno. Alla luce di quanto abbiamo fin qui detto, l’abrogazione del vecchio DPR 524/82 è un atto dovuto che il legislatore si è preoccupato di disporre all’interno del D. Lgs. 493 stesso.
Le prescrizioni relative alle caratteristiche che devono avere i vari tipi di segnalazione che si possono adottare sono riportate nei nove allegati di detto decreto.
Attraverso l’applicazione del nuovo decreto ci si prefigge lo scopo di fornire ai lavoratori indicazioni, informazioni e prescrizioni sui rischi che non possono essere evitati con i mezzi tecnici o con le procedure operative.

Prima di esaminare le caratteristiche che la segnaletica di sicurezza deve avere, per evitare equivoci di sorta, è bene conoscere le definizioni che il decreto attribuisce ai vari termini:

. segnale di divieto

segnale che vieta un comportamento che può causare un pericolo
. segnale di avvertimento

segnale che avverte di un pericolo
. segnale di prescrizione

segnale che prescrive un determinato comportamento
. segnale di salvataggio o soccorso

segnale che fornisce le indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso e salvataggio
. segnale di informazione

segnale che dà indicazioni varie
. cartello

segnale che mediante la combinazione di una forma geometrica, colore, pittogramma o parole fornisce una determinata informazione
. colore di sicurezza

colore al quale è associato un determinato significato
. segnale luminoso

segnale illuminato dall’interno in modo da risultare luminoso
. segnale acustico

segnale sonoro diffuso in codice senza l’impiego di voce
. comunicazione verbale

messaggio predeterminato con impiego di voce
. segnale gestuale

un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo per i lavoratori.

La segnaletica di sicurezza deve avere caratteristiche tali da consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1
avvertire di un rischio o di un pericolo
2
vietare comportamenti pericolosi
3
fornire indicazioni sulle uscite di sicurezza ed ai mezzi di soccorso e di salvataggio.

Tali obiettivi possono concretizzarsi attraverso l’uso di una delle seguenti forme comunicative:
. cartelli contenenti pittogrammi codificati o frasi semplici
. colori codificati
. segnale luminoso
. segnali acustici
. messaggi verbali di breve durata
. segnali gestuali prestabiliti

Per essere efficienti essi devono essere comprensibili ed inequivocabili.
Per quanto riguarda l’uso dei cartelli segnaletici, anche se possono essere adottati pittogrammi differenti da quelli riportati nel decreto, essi devono trasmettere messaggi inequivocabili.
Negli allegati I e II sono stabiliti i requisiti per dimensioni, forma e colori che i cartelli di divieto, avvertimento o pericolo, prescrizione, salvataggio e delle attrezzature antincendio devono avere (fig. 1).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 493/96 si rende obbligatorio apporre ai contenitori ed ai recipienti delle sostanze o dei prodotti pericolosi e/o nocivi i contrassegni, i simboli e le indicazioni prescritti dal D.M. 28/01/92, che indica le regole in materia di etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi (fig. 2).
Per effetto di tale disposizione sono abrogati gli articoli:
- 18 comma 2) del DPR 303/56 (Norme generali per l’igiene del lavoro)
- 355 e relativa tabella A allegata al DPR 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: che prescrivevano semplicemente che i contenitori di sostanze pericolose dovevano riportare l’indicazione del contenuto e della pericolosità, anche attraverso contrassegni.
Per calcolare le dimensioni che i cartelli segnaletici devono avere, il decreto riprende esattamente la formula del vecchio DPR 524, qui sotto riportata:

A> L212000
dove:
A = dimensione del cartello (m2)
L = distanza in metri alla quale il cartello deve essere leggibile (vale a dire fino a 50 m.)

 
ATTENZIONE ALL'ETICHETTA
E - Esplosivo
O - Comburente
F - Infiammabile
F+ - Altamente infiammabile
T - Tossico
T+ - Altamente tossico
Xi - Irritante
Xn - Nocivo
024f.gif (867 byte) C - Corrosivo
 
 
 
 



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