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Direttiva PED: note interpretative
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - ottobre 2005

L'utilizzo delle attrezzature a pressione

 


Gianluca Zanovello - Veneta Compressori



La sfida è la seguente: cercare di convincerci che l’interpretazione delle normative relative alla gestione delle attrezzature a pressione è univoca per ciascun addetto ai lavori e non legata alla nostra individuale “creatività”.
Qualcuno (spero pochi) penserà: ecco un nuovo articolo che dice tutto e il contrario di tutto, lasciandomi, poi, con l’impressione di aver letto qualche cosa di cui non si sa che farsene. Spero non sarà proprio così.
Se accettate la sfida, leggete tutto l’articolo e poi… spedite le vostre interpretazioni, commenti e domande alla redazione della rivista (ariacompressa@ariacompressa.it).

Una “storia vera”
Questo articolo trae spunto da una “storia vera” vissuta da chi scrive che, neofita in materia, ha dovuto cimentarsi nell’ardua impresa (che fosse ardua l’ho ovviamente scoperto dopo) di verificare la corrispondenza delle attrezzature e degli impianti in pressione di uno stabilimento produttivo al recepimento della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature in pressione.
Prima di inoltrarci nei contenuti della nuova regolamentazione, appare utile una premessa metodologica. Il tema che si affronta presenta alcuni tratti tecnici di non sempre immediata comprensione; tuttavia, si è ritenuto che la loro completa eliminazione e una loro eccessiva semplificazione avrebbero comportato una scarsa efficacia per il lettore. Si è così scelto di introdurli nel testo, seppure limitandoli allo stretto necessario, al fine di garantirne una conoscenza completa sull’argomento.

Alcune domande
Rimaniamo, allora, in tema di “Esercizio delle attrezzature in pressione” e proviamo a rispondere ad alcune domande frequenti:
• i serbatoi che vengono normalmente installati nei vari punti dello stabilimento e le tubazioni di grosso diametro per il trasporto sono soggetti a verifica periodica?;
• se vicino a un serbatoio da 2000 l (con un pressione di esercizio di 8 barg) vengono installati 2 serbatoi da 25 l, sono anch’essi soggetti a verifica ispettiva annuale?;
• l’installazione di due serbatoi da 500 l sulla stessa tubazione è equiparabile a quella di un serbatoio da 1000 l?;
• ogni quanti anni e su quali serbatoi deve essere effettuata l’analisi con ultrasuoni per individuare lo spessore del recipiente?;
• se viene installato un nuovo serbatoio in pressione, è possibile utilizzarlo prima dell’uscita del tecnico “verificatore”?
Domande all’apparenza banali, le cui risposte richiedono un approfondimento nei “meandri “ delle normative attualmente in vigore.
A questo proposito, forse non tutti sanno che con il Dl 329 dell’1 dicembre 2004 e pubblicato nella Gu n. 22 del 28 gennaio 2005 (quindi, con attuazione dal successivo14 febbraio), è stato modificato (in parte) il precedente Dm del 21 maggio 1974 relativo alla “Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature in pressione”.
Cerchiamo, allora, di ripercorrere assieme quanto accaduto in questi ultimi anni in termini di regolamentazione dell’esercizio dei recipienti in pressione.

Primo cambiamento
Il primo importante cambiamento è avvenuto nel “lontano” 1997, quando il Parlamento europeo pubblicò la Direttiva 97/23/CE. Tale Direttiva, che chiameremo più semplicemente Ped, non regolamenta soltanto l’esercizio dei recipienti in pressione, ma si occupa di tutti gli aspetti tecnici di tale settore: dalla progettazione alla costruzione, alla dichiarazione di conformità, alla documentazione eccetera.
Sempre nel 1997, in Italia, l’esercizio delle attrezzature a pressione era regolamentato dal Dm 21 maggio 1974 (Raccolta E).
Il 25 maggio 2000, l’Italia recepì la Ped con il Dl 93 pubblicato sulla Gu n. 91 del 18 aprile 2000. Durante tutto questo lasso di tempo, il Dm 21 maggio 1974 continuò a essere attuato integralmente, fino all’1 dicembre 2004 quando, con il Dl 329 venne “chiarito” l’art. 19 del Dl n. 93.
Il Dm 329, emanato in ritardo di circa 4 anni, secondo l’art. 19 del Dlgs 93/00, dovrebbe “adottare prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione della utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione.
Dovrebbe, inoltre, “individuare le attrezzature a pressione gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e adottare prescrizioni in ordine all’installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione…”.
A questo punto, vista la grande confusione che si è creata, riteniamo doveroso cominciare a capire cosa è cambiato rispetto al precedente Dl.
Partiamo dalla “classificazione” dei recipienti a pressione.

Dm 21 maggio 1974
Articolo 3
Per quanto attiene l'esercizio, i recipienti fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua si distinguono nelle seguenti classi:
- classe a), recipienti soggetti a sole verifiche in sede di costruzione;
- classe b), recipienti soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;
- classe c), recipienti soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.

Articolo 4
Rientrano nella classe a) e, pertanto, sono soggetti alle sole verifiche in sede di costruzione, i seguenti tipi di recipienti:
- recipienti di qualsiasi tipo aventi il prodotto della pressione di progetto in kg/cm2 per la capacità in litri non superiore a 8000, e pressione di progetto non maggiore di 12 kg/cm2, purché siano destinati a essere installati singolarmente e a contenere fluidi non corrosivi in relazione al tipo di materiale con il quale sono costruiti i recipienti stessi.

Articolo 5
Rientrano nella classe b) e, pertanto, sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto, i seguenti tipi di recipienti:
- recipienti di qualsiasi tipo aventi prodotto della pressione di progetto in kg/cm2 per la capacità in litri non superiore a 8000 e pressione di progetto non superiore a 12 kg/cm2, destinati a funzionare in collegamento con altri recipienti a pressione per i quali il prodotto della pressione di progetto per la capacità in litri non superi 8000 e la pressione di progetto non superi 12 kg/cm2.

Articolo 6
Rientrano nella classe c) e, pertanto, sono soggetti alle verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche, tutti i recipienti con caratteristiche diverse da quelle previste nei precedenti artt. 4 e 5.
Vediamo allora cosa propone il nuovo Dm n. 329.

Dm 1 dicembre 2004
Il campo di applicazione del Dm n. 329 è il seguente:
• apparecchiature in pressione e gli Insiemi entro lo scopo del Dlgs 93/00;
• apparecchiature in pressione e gli Impianti preesistenti alla data del 29-5 -2002 già omologati da Ispesl;
• apparecchi semplici in pressione di cui al Dlgs 311/91 (Dir. 87/404Cee);
• recipienti e tubazioni, entro lo scopo del Dlgs 93/00, già posti in esercizio alla data del 29/5/02 mai stati oggetto di omologazione
Questo Dm prevede azioni sia per “Apparecchiature in pressione già esistenti” all’atto dell’entrata in vigore della normativa, sia per “Nuove apparecchiature a pressione”. Come in tutti i casi in cui avvengono delle “transizioni”, anche in questo dobbiamo cercare di capire come si devono comportare gli utilizzatori.
Suddividiamo, allora, le “situazioni” in due distinti periodi:
- attrezzature già installate all’atto dell’entrata in vigore del Dm n. 329:
- nuove attrezzature.
E’ importante segnalare che le disposizioni che verranno citate non sono l’intero testo del Dm, ma una mera estrapolazione che ha lo scopo di velocizzare la comprensione dei vari articoli. Per una lettura più dettagliata si rimandano i lettori al testo integrale del decreto.

Attrezzature gia installate
In questa circostanza, si dovrà fare riferimento all’articolo 16 che si riferisce a: “Recipienti per liquidi e tubazioni esistenti alla data del 29/05/02, mai “omologati”, entro lo scopo della Ped, non ricadenti nelle esclusioni di cui all’art. 2 e per i quali le caratteristiche implicano la necessità della Riqualificazione Periodica (esclusioni art. 11).
Riassumendo brevemente, viene disposto che:
Entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del Dm 329/04, l’Utilizzatore deve presentare denuncia all’Ispesl contenente:
1. Descrizione Sintetica del recipiente/tubazione;
2. Classificazione della attrezzatura secondo Dlgs 93/00;
3. Valutazione sullo stato della attrezzatura.
A seguito della denuncia, il Soggetto Preposto interviene a eseguire la Riqualificazione Periodica secondo art. 10.
Per quanto concerne, poi, le attrezzature in pressione già sottoposte alle verifiche di esercizio alla data di entrata in vigore del Dm 329/04, si dovrà fare riferimento all’art. 15.
Riassumendo viene disposto che:
le attrezzature saranno sottoposte alle pratiche di Riqualificazione Periodica in concomitanza della verifica periodica in scadenza.
Nel caso in cui le attrezzature in pressione, certificate CE secondo Dlgs 93/00, per le quali è stata presentata denuncia di messa in servizio tuttora non sottoposte a verifica, si può ritenere che la denuncia è intesa come Dichiarazione di messa in servizio ai sensi del Dm 329 e la documentazione va integrata secondo quanto richiesto dallo stesso Dm 329 art. 6

Nuove attrezzature e insiemi
Per le nuove attrezzature, installate cioè dopo l’entrata in vigore del Dm 329, si farà riferimento all’art. 4 che regolamenta la verifica di Primo Impianto o Messa in Servizio delle attrezzature in pressione, escluse quelle di cui all’art. 5, “solo” se installate dall’Utilizzatore
In questo caso viene disposto che:
l’Utilizzatore deve verificare la corretta installazione della attrezzatura sull’impianto in presenza del Soggetto Verificatore e allegare il relativo rapporto alla Dichiarazione di Messa in Servizio (art. 6) che deve consegnare a Ispesl e a Asl.
A tale proposito, è opportuno ricordare che le attività di verifica in fase di esercizio non sono, ad oggi, oggetto di Direttiva Europea e sono gestite, nei vari Paesi, da dispositivi di legge nazionale. Per l’Italia:
• Rd 824/27;
• Dm 21/05 1974 (Racc. E);
• Dm 329/04.
Importante evidenziare che non è più concesso (D. Dir. Map 19/05/04) l’esercizio della attrezzatura a pressione prima della verifica di messa in servizio

Articolo 6
Per quanto concerne, poi, tutte le attrezzature entro lo scopo del Dm 329/04, l’art. 6 descrive gli obblighi per la Messa in Servizio.
Viene disposto che:
L’Utilizzatore deve trasmettere a Ispesl e a Asl la Dichiarazione di Messa in Servizio composta da:
• Elenco attrezzature;
• Relazione Tecnica con schema impianto;
• Dichiarazione di corretta installazione secondo Dpr 403;
• Rapporto della Verifica di Messa in Servizio (art. 4);
• Elenco apparecchi soggetti a creep o fatica oligociclica.

Note importanti
Vi sono, a tale proposito, alcune note importanti:
a) comma (d) art. 5 esclude dall’obbligo della verifica di messa in servizio di cui all’art. 4 gli “Insiemi” per i quali l’O.N. o I.U. abbiano effettuato le verifiche degli accessori di sicurezza o controllo;
b) nel caso di cui al punto (a,) la Dichiarazione di Messa in Servizio non sarà corredata del Rapporto di verifica di Messa in Servizio, ma di una attestazione dell’Utilizzatore (comma 4 art. 6).

Cosa è cambiato
Da quanto detto, emerge che qualche cosa è cambiato. Quello che sicuramente emerge preponderante è l’importanza della figura dell’Utilizzatore e le responsabilità che egli ha.
Essendo ormai giunti alla fine di questa “passeggiata normativa”, cerchiamo di riassumere brevemente quelle che ci sembrano possano essere le “verifiche secondo la nuova legislazione”:
• la Denuncia di Messa in Servizio deve essere presentata per tutte le apparecchiature;
• le Verifiche di Messa in Servizio con Soggetto Verificatore vanno eseguite per tutte le apparecchiature tranne che per quanto escluso in art. 5;
• le Verifiche Periodiche vanno eseguite per tutte le apparecchiature tranne che per quanto escluso in art. 11.
Per quanto concerne le Verifiche Ispettive Periodiche, la tabella che pubblichiamo riporta le scadenze secondo Dl 93/00 per i fluidi di “Gruppo 2”, all’interno dei quali rientra l’aria compressa.


Verifiche Ispettive Periodiche: le scadenze secondo Dl 93/00 per i fluidi di “Gruppo 2”




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