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Direttiva PED: note interpretative

La Direttiva Pneurop 97/23 EC:
apparecchiature a pressione

 
La Direttiva 97/23 EC è stata deliberata dal Parlamento Europeo e dall’Assemblea del 29 maggio in analogia alle Leggi degli Stati Membri riguardanti le apparecchiature a pressione.


PROVVEDIMENTI DI TRANSIZIONE
Prima del 29 maggio 1999 gli Stati Membri dovranno adottare e pubblicare le leggi, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi necessari per conformarsi a questa Direttiva. Gli stati membri dovranno applicare tali provvedimenti a partire dal 29 novembre 1999. Gli stati membri dovranno consentire il collocamento sul mercato di apparecchiature a pressione e gruppi montati che siano conformi alle leggi vigenti nel rispettivo territorio alla data dell’applicazione di questa Direttiva fino al 29 maggio 2002 e permettere che dette apparecchiature e gruppi siano messi in esercizio oltre tale data. Questa Norma è più complessa di tutte le altre emanate dalla Commissione Europea. Le seguenti informazioni servono da introduzione.
Per la complessità della legislazione questo comunicato è più di un Sommario Esecutivo e vuole facilitare l’interpretazione a coloro che nella nostra industria devono essere a conoscenza della Norma anche se loro stessi non sono chiamati a doverla rispettare.
Un MANUALE CON LE REGOLE DI CONFORMITA’ PER APPARECCHIATURE A PRESSIONE (PNEUROP PRESSURE EQUIPMENT COMPLIANCE MANUAL) è in fase di preparazione per aiutare coloro che dovranno conformarsi.
Il Manuale sarà di guida sui dettagli della Norma, sulle necessità di uno schedario (archivio) dei prodotti e sulla determinazione per richieste di prodotti svariati di soci Pneurop per quanto concerne disegni, costruzione, materiali e conformità


.

INFORMAZIONI SULLA NORMA 97/23/EC

1 Questa norma riguarda il progetto, la costruzione, l’ispezione e la valutazione di conformità per apparecchiature in pressione e gruppi di tali apparecchi con una pressione massima (PS) consentita maggiore di 0,5 bar manometro e che contiene un "fluido specifico".
1.1
Le apparecchiature a pressione comprendono:
Recipienti: serbatoi, essiccatori, filtri e altri recipienti;
Tubazioni: tubi, flessibili, raccordi per tubi incorporati in un impianto, e scambiatori di calore a tubi;
Accessori di sicurezza: valvole regolatrici della pressione, pressostati e termostati, ecc. che servono a impedire che vengano superati i limiti previsti dal progetto;
Accessori sulla rete in pressione: valvole, strumenti di misura, ecc. aventi solo funzione operativa e provvisti di sedi di cuscinetti in pressione;
Gruppi montati: varie parti di apparecchi a pressione montati dal costruttore in un insieme funzionale, come alcune combinazioni di compressori packaged, gruppi di essiccazione. Installazioni industriali, quali impianti di aria compressa montati in fabbrica, sotto la responsabilità dell’utente, non sono gruppi montati.
1.2
Massima pressione consentita: la pressione massima per la quale l’attrezzatura è omologata.
1.3
Fluidi relativi:
gas (p.es. aria), liquidi, vapori sono divisi in due gruppi:
gruppo 1: fluidi pericolosi cioè esplosivi, altamente infiammabili, tossici, corrosivi, ossidanti;
gruppo 2: tutti gli altri fluidi cioè aria compressa, olio lubrificante, acqua e gas non tossici e non infiammabili.

2 Campo d’azione
Le apparecchiature a pressione si dividono in diverse classi basate sulle dimensioni, sulla pressione relativa e sui fluidi relativi: in certi casi sono completamente o parzialmente esclusi.
2.1
Specificatamente esclusi sono:
2.1.1
Recipienti soggetti alla norma 87/404/EEC - Semplici Recipienti a Pressione;
2.1.2
Attrezzature a pressione soggette alle norme per veicoli;
2.1.3
Attrezzature comprendenti rivestimenti (carcasse) o macchinari dove dimensioni, materiali e costruzione sono basati su robustezza e rigidità e dove la pressione non è un elemento significativo per il progetto; ad es. compressori, pompe, cilindri pneumatici e utensili ad aria rientrano in questa definizione.
2.1.4
Attrezzature soggette alla Norma 89/392/EEC La Direttiva Macchine. Questa norma ha un rapporto pressione - volume come qui di seguito specificato:
PS = pressione come da progetto
V = volume interno
gas pericolosi PS.V< 50 e PS < 200
gas non pericolosi (come aria) PS.V < 2OO e PS < 1000
liquidi pericolosi PS.V < 2OO o PS < 10
liquidi non pericolosi PS <500
vapore PS.V < 50
La maggior parte degli utensili ad aria rientrano in questa classifica e anche alcuni compressori d’aria.
2.2
Esclusi dal rapporto pressione - volume dei recipienti. Le seguenti apparecchiature devono essere costruite secondo una nota pratica progettuale, accompagnate da idonee istruzioni e etichettatura, ma non devono portare il marchio CE.
2.2.1
Tutti i recipienti ² 1 litro.
2.2.2
Gas pericolosi V>1 lt. e PS.V²25 o PS<200 Gruppo 1.
2.2.3
Gas non pericolosi (come aria) V > 1 lt. e PS.V² 50 o PS < 1000 Gruppo 2.
2.2.4
Liquidi a pericolosi V > 1 lt. e PS.V > 2OO o PS > 500 Gruppo 1.
2.2.5
Liquidi non pericolosi PS < 10, PS.V < 10000 o PS > 1000 Gruppo 2.
2.3
Esclusi dal rapporto pressione - grandezza della tubazione (diametro nominale = DN)
2.3.1
Gas pericolosi DN < 25.
2.3.2
Gas non pericolosi (aria) DN < 32 e PS.DN < 1000 per tub. maggiori.
2.3.3
Liquidi pericolosi DN < 25 e PS.DN < 2000 per tub. maggiori.
2.3.4
Liquidi non pericolosi PS < 10 o DN < 200 e PS.DN < 5000.

3 Il costruttore di attrezzature, che includono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e in pressione, deve provvedere a:
3.1
tenere un archivio tecnico che comprenda i disegni di progettazione costruzione, certificati di collaudo, selezione materiali, ecc. analogamente a quanto richiesto ne La Direttiva Macchine;
3.2
assicurarsi su base di calcolo o test sperimentali che l’attrezzatura abbia una robustezza adeguata per resistere ai limiti di pressione e temperatura;
3.3
assicurarsi che i materiali di costruzione abbiano il certificato di Approvazione Europea rilasciato da un Ente Autorizzato qualora i materiali non siano coperti da un standard riconosciuto;
3.4
mettere a disposizione istruzioni di funzionamento;
3.5
applicare un’idonea marcatura e/o almeno applicare etichette indicanti:
3.5.1
il nome del fabbricante;
3.5.2
l’anno di costruzione;
3.5.3
l’identificazione del tipo, serie ecc. dell’attrezzatura;
3.5.4
i limiti max/min autorizzati della pressione e della temperatura;
3.5.5
altre istruzioni essenziali per una corretta installazione e uso;
3.5.6
ogni particolare di un’attrezzatura, prima che venga messo sul mercato, deve essere sottoposto ad un test di conformità per poi applicare il marchio CE.

4 Test di conformità
4.1
La certificazione di conformità del costruttore è sufficiente per applicare il marchio CE nei seguenti casi noti come Categoria i.
Recipienti
4.1.1
Gas pericolosi PS.V < 50 e PS <200.
4.1.2
Gas non pericolosi (come aria) PS.V < 200 e PS < 1000.
4.1.3
Liquidi pericolosi PS.V < 200 o PS < 10.
4.1.4
Liquidi non pericolosi PS < 500.
4.1.5
Vapore PS.V < 50.
Tubazioni
4.1.6
Gas pericolosi DN <100 e PS.DN < 1000.
4.1.7
Gas non pericolosi (come aria) DN <1O0 o PS.DN < 3500.
4.1.8
Liquidi pericolosi PS < 10 e PS.DN > 2000.
4.1.9
Liquidi non pericolosi PS < 500 e PS.DN > 5000.
4.2
Recipienti e tubazioni sopra i limiti di ..1 sono considerati come Categorie ii, iii e iv secondo la grandezza e la pressione:
4.2.1
costruttori che dispongono della qualifica EN IS0 9001 possono dichiarare la conformità e applicare il marchio CE per attrezzature che rientrano nelle categorie ii e iii. Se non vi è totale conformità con la norma EN IS0 9001 occorre rivolgersi ad un Ente Autorizzato perché emetta il certificato di approvazione prima che possa essere applicato il marchio CE.
4.2.2
Per le attrezzature della Categoria iv è richiesta l’approvazione da parte di un Ente Autorizzato e il costruttore deve avere la piena qualifica EN ISO 9001.
E' anche richiesta una speciale ispezione all’atto del collaudo finale.

5 Categoria iv di attrezzature
5.1
Gas pericoloso PS > 1000 o PS.V > 1000;
gas non pericoloso (aria) PS > 3000 o PS.V > 3000 se PS>4
liquidi pericolosi NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA iv;
liquidi non pericolosi NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA iv;
vapore PS > 32 o PS.V > 3000 o V > 1000 con V > 2.
5.2
Le tubazioni non rientrano nella categoria iv.
5.3
Accessori di sicurezza: fanno sempre parte della categoria iv a meno che non siano costruiti per apparecchiature specifiche nel qual caso vengono classificati nella stessa categoria della apparecchiature da essi protetta.

6 Accessori a pressione
6.1
Questi vengono classificati in considerazione della pressione PS e del volume V o del diametro nominale del tubo DN. Se tutti e due V e DN sembrano idonei il calcolo che risulta più alto, determina la categoria.




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