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Direttiva PED: note interpretative
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - novembre/dicembre 2003

Recipienti a pressione: le innovazioni

 
Ingegner Massimo Rivalta


L'introduzione della normativa riguardante le attrezzature in pressione ha portato, come visto nell'articolo di apertura pubblicato nelle pagine precedenti, un nuovo scenario di riferimento ormai assolutamente operativo sotto ogni punto di vista. In questa seconda "puntata", si focalizzano le innovazioni legislative adottate dalla recente legge, commentando alcuni dei passi principali di interesse generale per gli addetti ai lavori. Con una impostazione schematica e chiara.

Per meglio comprendere le ragioni che hanno portato alla definizione di uno strumento legislativo di tale portata, quale è appunto la PED, a livello comunitario, è doveroso non tralasciare il fatto che l'Europa sta divenendo, con l'attuazione di un ambizioso e lungo progetto, sempre più un punto di confronto per quei Paesi la cui influenza politica ed economica non può ormai più prescindere da questo importante organismo rappresentato dagli Stati comunitari.

Verso l'armonizzazione
L'emissione di norme a livello europeo costituisce l'unico modo per approdare all'armonizzazione che gli Stati membri, agendo solamente per mezzo di accordi internazionali, non sono in grado di realizzare tra di loro separatamente.
Tenendo conto della componente di discrezionalità con cui ogni Stato membro recepisce le Direttive comunitarie, la direttiva PED delinea il contesto per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle procedure di omologazione, prevedendo i requisiti generali della libera circolazione e della sicurezza delle attrezzature a pressione con determinate caratteristiche.
Pertanto, le attrezzature a pressione e gli insiemi, per poter essere immessi sul mercato europeo e posti in esercizio, devono soddisfare i contenuti della Direttiva e, quindi, devono essere muniti della marcatura CE e della Dichiarazione di Conformità.
Per maggiore chiarezza, si precisa che sono soggetti alle disposizioni della Direttiva, oltre ai classici recipienti a pressione (condensatori, evaporatori, separatori di olio, ricevitori di liquido ecc.), anche la maggior parte dei componenti e accessori (indicatori di passaggio, filtri, separatori di liquido, valvole di ritegno, tubazioni e raccordi, rubinetti a sfera, a globo, valvole di sicurezza, tappi fusibili, pressostati, termostati, regolatori di livello, dispositivi di misura e controllo ecc.) e, in certi casi, anche i compressori.
Esaminando attentamente la Direttiva, è lecito che sorgano dubbi circa l'effettiva applicabilità dei concetti in essa contenuti, non fosse altro che per la difficoltà, in alcuni casi, di delimitare esattamente il campo di applicazione della stessa norma.
Si espongono, pertanto, poche importanti definizioni, alcune delle quali facenti parte delle innovazioni concettuali introdotte dalla PED.

Alcune definizioni
. Attrezzature a pressione: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili.

. Recipiente: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di una o più camere.

. Tubazioni: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono, in particolare, un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione.
Gli scambiatori di calore, costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria, sono parificati alle tubazioni.

. Accessori di sicurezza: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.
Essi comprendono:

a) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione;
b) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza.


. Insiemi: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

Specificando maggiormente l'ambito di applicazione del decreto, si ritiene opportuno fare luce su tre concetti fondamentali:

. immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione Europea di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione;

. messa in servizio: la prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, nel territorio dell'Unione Europea;

. fabbricante: il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome.

Sempre all'interno del decreto, è spiegato il concetto di presunzione di conformità, vale a dire, con riferimento all'art. 5 della Direttiva sui recipienti in pressione (PED):
"Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 e della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII".
In altre parole: tutte le attrezzature e quant'altro ricadente nell'applicazione della PED cui sia apposta la marcatura "CE" di conformità, seguita dal numero distintivo dell'organismo notificato implicato nella fase di controllo della produzione.
La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione o insieme interessati.

Prima e dopo la PED
Per meglio orientarsi attraverso il panorama degli obblighi introdotti dalla Direttiva europea 97/23/CE, meglio conosciuta come PED (recepita dalla Repubblica Italiana attraverso il D.Lgs. 93 del 25 febbraio 2000 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 91 del 18 aprile 2000), si propone di esaminare le differenze tra quanto esistente prima della PED e quanto ora attuato e di futura attuazione.
In passato, sia la costruzione sia l'esercizio delle attività concernenti gli apparecchi in pressione erano soggetti all'omologazione di costruzione e all'omologazione di impianto.
Il quadro attuale, invece, differisce in quanto viene separata la costruzione dall'esercizio, anche se quest'ultima fase sarà oggetto di un futuro decreto già sui tavoli della Commissione legislativa, ma ufficialmente non ancora emanato.
Viene a crearsi, pertanto, uno scollamento vero e proprio tra le due attività.
Mentre la prima, infatti, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della PED (pure se con parametri e oggetti diversi rispetto a ieri: tubazioni e pressioni ecc.), per l'esercizio sussiste ancora il vecchio riferimento normativo.
Durante il periodo di transizione, per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, ivi compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In particolare, vengono individuati le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine a installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione, sottoponendo le attrezzature e gli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate:

a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.
 
Certificazione di Conformità
Tornando alla Certificazione di Conformità, esaminiamo quali sono le informazioni contenute nella Dichiarazione di Conformità.
La Dichiarazione CE di Conformità deve contenere le informazioni che elenchiamo tra poco.
Alcuni dei sottoelencati documenti sono obbligatori e rappresentano la garanzia che siano rispettati i termini di costruzione e di qualità, sia delle attrezzature sia degli insiemi in pressione; mentre altri rappresentano, invece, quella che potrebbe venire chiamata maggiore informazione per l'utente finale.
Tra i primi si trovano:
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme;
procedura di valutazione di conformità utilizzata;
solo per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.

Tra quelli non obbligatori, in quanto già intrinsecamente riportati nelle targhe dell'impianto o, comunque, non necessari né formalmente previsti sono compresi:

nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo;
riferimento all'attestato di esame "CE del tipo";
riferimento all'attestato di esame CE della progettazione;
riferimento all'attestato CE di conformità;
nome e indirizzo dell'organismo notificato incaricato della sorveglianza del sistema qualità del fabbricante;
riferimento alle norme armonizzate applicate;
riferimento alle altre specifiche tecniche che sono state utilizzate;
riferimenti ad altre Direttive comunitarie che sono state applicate;
identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.


A proposito d'esercizio

Maggiore responsabilità, insomma, per i fabbricanti, poiché l'organismo notificato può essere chiamato esclusivamente alla validazione della progettazione e delle procedure di fabbricazione, senza presiedere in prima persona alle verifiche finali.
In questo contesto, il possesso di un sistema di Assicurazione della Qualità consente senza dubbio maggiore tranquillità e autonomia operativa e può tradursi in rilevanti sgravi economici per il Fabbricante in sede di implementazione aziendale della direttiva.
Fin qui si è parlato dello stato dell'arte dell'attuale normativa riguardante la costruzione delle attrezzature in pressione.
E' stato anche detto, però, che la parte sull'esercizio rimane ancora da emanare.
A tale proposito, si è in grado di anticipare le poche informazioni, non ancora pervenute in forma ufficiale, circa l'adeguamento di quest'ultima sezione.

Decreto
Nel caso specifico, nel nuovo decreto, già presente in preparazione e in forma di bozza, due saranno i contenuti sicuramente trattati:

allineamento della disciplina di esercizio dell'impianto a quella che è la nuova norma di costruzione;
definizione dei nuovi soggetti incaricati alle verifiche di esercizio (verosimilmente organismi privati) e ridefinizione delle competenze dei soggetti finora titolari delle verifiche (Ispesl, Asl).
Al prossimo appuntamento l’approfondimento degli aspetti inerenti l’esercizio e le importanti innovazioni che per l’utilizzatore comporta l’introduzione del nuovo livello dell’insieme.



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