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Marcatura CE
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - settembre 2005

Norme europee: il caso PED e dintorni...

 

Massimo Rivalta - Ingegnere


Sono molti i casi in cui il complesso quadro normativo rischia di sovrapporre le competenze delle direttive europee, creando, così, confusione tra gli operatori del settore.

Un po’ di confusione
Spesso, questo accade quando una nuova legge entra a far parte del quadro normativo sostituendo o modificandone una precedente.
Parecchi casi si sono avuti con l’armonizzazione delle direttive comunitarie le quali, dovendo indicare una sola normativa di riferimento per tutti i Paesi aderenti alla Ue, non potevano non creare situazioni di conflitto all’interno di uno o più Stati.
In Italia lo si è vissuto (ma in realtà è un continuo adeguarsi alla nuova normativa da parte dei consulenti e dei professionisti), per esempio, con il Dl 626/94 (Sicurezza sul posto di lavoro), che andava a sostituire quello precedente, vecchio e ormai obsoleto.
Dalla sua introduzione, infatti, tutti, o quasi, i contrasti interpretativi sono stati analizzati, compresi e rielaborati arrivando a proporre modifiche in numero sufficiente a permetterne l’applicazione nel proprio contesto operativo.
La Ped (acronimo di Pressure equipment directive), analogamente, ha vissuto e sta vivendo il suo primo periodo di rodaggio dalla sua introduzione nel quadro normativo italiano.
Si parla, infatti, di Ped, di Organismi notificati, di Marchio CE, di Sistemi Qualità come se queste parole confuse, mischiate insieme, risuonassero armoniose al pari di un notturno di Chopin.
Tanto si è detto e si sente dire in merito agli impianti di aria compressa, ma qualcosa da chiarire risulta sempre esserci.
In questo articolo intendiamo fornire al lettore una chiave di lettura del “funzionamento sincrono” (non me ne vogliano i puristi della grammatica per il termine forse troppo ingegneristico) delle normative citate in merito agli impianti in pressione rientranti nel campo della Ped.

Alcuni quesiti sulla Ped
Prima di tutto, per inquadrare bene l’argomento, diamo una risposta ad alcune precise domande.

• Cos’è la Ped?
E' la direttiva europea entrata in vigore il 29 maggio 2002 che armonizza la legislazione del settore "Attrezzature in pressione" e che sostituisce tutte le precedenti Regole nazionali.
Da tale data, solo attrezzature che soddisfano i requisiti della Ped e aventi il marchio "CE" potranno essere immessi sul mercato.
La Ped si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature in pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, quali recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione. Le attrezzature vengono suddivise in differenti categorie in base alla massima pressione ammissibile, al volume e al fluido cui sono destinate.
La direttiva fornisce delle indicazioni-guida, ma spetta al costruttore/fabbricante individuare il percorso normativo più corretto per produrre in conformità alla direttiva e ottenere il marchio CE, quando richiesto.
Il primo passo è identificare il livello di pericolosità dell’apparecchiatura, che è legato al concetto di “energia immagazzinata” dal sistema, a sua volta legato a:
- livello della pressione ammissibile PS;
- entità delle dimensioni V o DN;
- pericolosità del fluido contenuto;
- temperature nel sistema;
- condizioni particolari di funzionamento e installazione.

• Chi è il costruttore di tali attrezzature?
E' la figura - fabbricante di attrezzature in pressione o il suo rappresentante autorizzato operante nella Comunità - che ha la completa responsabilità dell'attrezzatura e della sua completa conformità alla Ped. Egli ha la responsabilità del progetto, della scelta dei materiali idonei, della fabbricazione, dell'assemblaggio, della dichiarazione di conformità e della marcatura CE. In funzione della categoria di appartenenza dell'attrezzatura deve incaricare un Ente notificato per applicare le procedure relative alla valutazione di conformità.

• Qual è la corretta certificazione?
Per le categorie II, III e IV, "il fabbricatore delle attrezzature in pressione deve prendere appropriate misure per assicurare che i materiali usati siano conformi alla specifica tecnica da lui richiesta".
Per la categoria IV, due sono le possibilità:
A) Percorso Sistema Qualità: implica che il produttore del materiale operi secondo un Sistema di Gestione della Qualità e che rilasci un certificato tipo 3.1B;
B) Ispezione Diretta: se il produttore del materiale non opera secondo un Sistema di Gestione della Qualità certificato, il fabbricante delle attrezzature in pressione deve eseguire un "Controllo specifico del materiale" redigendo un certificato d'ispezione tipo 3.1C, oppure chiedere al produttore del materiale di redigere (insieme a un suo rappresentante) un report dell'ispezione tipo 3.2. In ogni caso, il produttore del materiale deve assicurare la rintracciabilità necessaria per il "Controllo specifico del prodotto" e dichiarare la conformità all'ordine del materiale consegnato.

• Quali sono i requisiti per la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità?
La Ped considera il caso di un "produttore di materiale che ha un appropriato Sistema di Qualità, certificato da un Organo competente riconosciuto all'interno della Comunità e che ha effettuato una specifica valutazione dei materiali". Questo certificato non è di per sé sufficiente per garantire la conformità del materiale, ma permette la scelta del "Percorso Sistema Qualità" (come prima spiegato).

La Marcatura CE
• Quando apporre il marchio CE?
Interessante, dopo avere affrontato i temi Qualità e Ped, è quello relativo alla marcatura CE. Nel caso specifico, l’Annesso II ci viene in aiuto specificando che il livello di pericolosità è ricavato usando le tabelle dedicate, che portano, per ciascun tipo di apparecchiatura, a sei classi di pericolosità crescente:
- esclusione dalla direttiva;
- corretta prassi costruttiva sufficiente;
- I, II, III, IV.
Per le classi I, II, III e IV, è obbligatoria la marcatura CE. Per ottenerla, il fabbricante è obbligato a seguire in tutte le fasi realizzative (progetto, materiali, personale, fabbricazione, prove e collaudi, documentazione) le prescrizioni via via più impegnative illustrate da specifici protocolli procedurali chiamati Moduli.
Alla fine della procedura, il fabbricante potrà marcare CE il suo prodotto. Questo è importantissimo perché la Marcatura CE implica il riconoscimento della garanzia di qualità del prodotto.
Per i prodotti di categoria I, II, III e IV, il fornitore potrà applicare la marcatura CE solo dopo aver dimostrato che essa risponda a tutti i requisiti di sicurezza essenziali applicabili e corrispondenti ai Moduli di conformità.
Ecco spiegate, a grandi linee, il funzionamento sincrono delle tre normative comunitarie trattate e, sebbene questo possa sembrare la fine delle tante zone d’ombra lasciate dalla normativa, intesa nella sua complessità, non bisogna dimenticare che anche qui, come nel caso della Marcatura CE, si deve parlare di elemento singolo piuttosto che di più elementi costituenti l’impianto o il sistema.
Nel caso della Direttiva Macchine, la cosa (una volta accertato il fatto che si tratti di macchine) si risolve con l’acquisto di materiale certificato CE dal produttore e con la certificazione dell’impianto intero da parte del costruttore con relativa apposizione del marchio e del numero di matricola.
Nel caso della Ped si parla, avendo a che fare con impianti più o meno complessi, di insiemi. Ogni elemento costituente l’insieme deve essere inserito in una delle categorie di rischio prima indicate, dopodiché si deve considerare l’insieme.

Categorie di rischio
La normativa indica quanto segue per le categorie di rischio:
- accertamento di conformità di ogni apparecchio dell’insieme, secondo la sua categoria;
- accertamento dell’integrazione dei componenti, secondo la massima categoria applicabile nell’insieme (esclusi accessori di sicurezza);
- verifica della protezione contro il superamento dei limiti operativi ammessi, secondo la massima categoria applicabile.
Come si può notare, la parte comune tra Ped e Marcatura CE insiste molto sull’analisi di rischio. Con metodologie e logiche ovviamente diverse, dati i campi e i settori di applicazione, ma con la comune visione e condivisione del concetto di sicurezza.
Nel caso, invece, di Ped in presenza di un Sistema di Qualità, la condivisione è sul controllo delle procedure di fabbricazione delle attrezzature (sempre in funzione della categoria di appartenenza) con la compilazione di appropriata modulistica.
Gli obblighi del costruttore, in ambito Ped, come inseriti nella normativa, sono molto chiari e vale la pena ricordarli:
- eseguire l'Analisi dei Rischi;
- soddisfare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza;
- compilare la documentazione tecnica;
- seguire una procedura di Valutazione di Conformità;
- emettere una Dichiarazione di Conformità;
- apporre il marchio CE.
Qualora il costruttore debba assemblare vari componenti in pressione per dare origine a un insieme più complesso, dovrà acquistare dai suoi fornitori apparecchi già marcati CE e la valutazione della conformità alla Ped dovrà essere effettuata tenendo conto dell'integrazione di tutti i componenti.

Precisi obblighi
Con riferimento alla Ped, naturalmente nel caso in cui si preveda che l’apparecchiatura superi gli 0.5 bar (con alcune eccezioni), la legislazione obbliga:

• il Produttore a:
- applicare i requisiti della direttiva alla progettazione, alla produzione, al controllo finale e al collaudo dei dispositivi a pressione;
- sottoporsi alla sorveglianza di un Ente notificato;
- stilare una documentazione tecnica che permetta a terzi di valutare la conformità dei dispositivi di pressione ai requisiti applicati della direttiva;
- applicare il marchio CE a ogni parte del dispositivo di pressione certificato dall’Ente notificato;
- stilare una dichiarazione scritta di conformità;
- conservare la documentazione tecnica e di conformità per un periodo di dieci anni;
- prendere tutte le misure necessarie in modo che la progettazione, la produzione, le ispezioni finali e i collaudi in corso aderiscano alle disposizioni della direttiva;

• l’Ente notificato a:
- essere nominato da uno Stato membro;
- essere elencato nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea con il numero di identificazione e le mansioni per cui è notificato;
- essere indipendente dalla commercializzazione, dalla progettazione, dalla produzione, dal rifornimento, dall’installazione, dall’uso e dal mantenimento del dispositivo a pressione;
- effettuare valutazioni e verifiche secondo la PED con il più alto grado di integrità professionale e competenza tecnica, liberi da influenze e pressioni finanziarie;
- avere a disposizione le risorse necessarie per effettuare ispezioni e sorveglianze;
- avere un gruppo di verifica ispettiva responsabile, con una valida formazione professionale, conoscenza ed esperienza delle ispezioni da effettuare, abilità nel redigere certificazioni e rapporti dimostranti la veridicità delle ispezioni;
- essere imparziale;
- possedere la relativa assicurazione contro i rischi di responsabilità civile;
- osservare una rigorosa riservatezza, tranne di fronte allo Stato Membro coinvolto;
- fornire scambi di informazioni tecniche con il produttore per tenere visionata la situazione di pratica, così come le considerazioni tecniche ed economiche le quali sono considerevoli con un alto grado di sicurezza e salute

Conseguenze penali
Bisogna tener presente che ci sono conseguenze penali previste per i produttori che non aderiscono alla legislazione. Analogamente, la responsabilità può essere estesa ad altri individui oltre al principale trasgressore, in particolare l’Ente notificato, a meno che non si possa dimostrarne la diligenza nell’operare.
Inoltre, bisogna tener conto che:
- il marchio CE non è un marchio di qualità, ma un Contrassegno di Sicurezza Europea, rappresentante le iniziali di “Conformità Europea”;
- l’applicazione di questo contrassegno implica che il produttore abbia considerato al contempo altre Direttive europee come applicabili al prodotto o alla totalità.
Quanto sopra spero abbia contribuito a sostituire i dubbi presenti con alcune risposte e chiarimenti in un settore dove ancora troppo pochi sono quelli veramente bravi e preparati.



PROCEDURA DI OGNI MODULO
PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’




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