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Schemi delle normative per il costruttore e l'azienda
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - aprile 2005

Costruttori: cinque direttive per essere in regola

 
Ingegner Massimo Rivalta


Direttiva Macchine. Direttiva Ped, sui dispositivi a pressione. Vision 2000, nuova versione delle Iso 9000:2000, riguardanti il Sistema qualità aziendale. Medical devices directive, relativa ai dispositivi medici. Direttiva Atex dedicata ai materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva. Queste le cinque norme di riferimento che riguardano da vicino l'industria dei compressori. Alcune sintetiche e chiare indicazioni su come occorre comportarsi.

Come spesso accade nel momento in cui ci dedichiamo all'avvio di nuove attività o - perché no -, all'innovazione o sviluppo di quelle già esistenti, bisogna fare i conti con l'aspetto normativo, che non sembra proprio di facile approccio. Risulta, infatti, proprio difficile districarsi nei meandri di una burocrazia a volte incomprensibile ai più.

Difficile capire
Incomprensibile per due motivi. Il primo risiede nel fatto che le persone agli sportelli non sempre sono ben informate e, ancor meno, sanno dare tutti i consigli giusti per svolgere una pratica o un complesso di pratiche per le varie attività di cui necessita l'utente. Il secondo è individuabile nella reale sovrapposizione di alcune normative con altre, nel conflitto tra le medesime, nell'inapplicabilità tecnica in specifici contesti industriali.
Si prenda ad esempio la Direttiva Cee 89/392/CE, recepita in Italia con il Dpr 24/07/96 n. 459 e meglio conosciuta come Direttiva Macchine.
Il caso pratico di inapplicabilità è quando bisogna creare degli schermi protettivi per proteggere il lavoratore dalle parti in movimento di un trapano a colonna o di una sega circolare o di attrezzature similari.
Si intuisce che, se il lavoratore deve operare in quel contesto, non può frapporre fra sé e il pezzo da trasformare uno schermo rigido, seppure trasparente (in plexiglas, ad esempio) e opportunamente formato, che gli impedisce di controllare effettivamente l'avanzamento della lavorazione.
Chi ha pratica di officina anche con macchinari più complicati, credo abbia maggiori possibilità di seguire il mio ragionamento. Al contrario, ci sono situazioni in cui alcuni macchinari sono soltanto virtualmente protetti (alcuni macchinari da stampa, per esempio) e, in realtà, il pericolo è sempre in agguato. Naturalmente, si sono rappresentati casi limite, ma rimane il fatto e la sensazione di approdare in un groviglio di norme rigorose da applicare in circostanze sempre più circoscritte. Di fatto, seguendo l'evoluzione della situazione normativa in Italia, come in tutta Europa, se da un punto di vista è un bene avere armonizzazione legislativa, dall'altro si rischia il collasso per inapplicabilità (intesa come costi e fattibilità).
Precisando che chi scrive è solidale e totalmente a favore dell'evoluzione degli ordinamenti tecnici a livello europeo, per prevenire infortuni e regolamentare in armonia quanto possibile, pur tenendo conto delle esigenze di ognuno, spesso si assiste a una affannata corsa al "mettersi a posto prima che vengano a vedere" da parte di aziende di tutti i livelli.

Chi controlla?
Chi dovrebbe venire a vedere sono, naturalmente, gli ispettori. Ecco un'altra contraddizione.
Ci sono le leggi ma non si fanno rispettare. Anzi, non si opta per un controllo intelligente dell'applicazione normativa che vanifica ogni sforzo a livello di ente legislativo. Esempi pare inutile proporne, ma, restando nel settore aria compressa, basta nominare tre letterine facili facili e rendersi conto: Ped. La parolina magica che, finora raccontata in lungo e in largo, non ha fatto altro che creare molta confusione tra gli addetti ai lavori. Chi la applica? Chi ha la responsabilità? Quale ruolo ha il costruttore? E l'utilizzatore? E i controlli? E i prodotti che arrivano extra Ue? Domande frivole o forse inutili, perché tutti conosciamo esattamente cosa succede quando convenga che certe situazioni rimangano con quel colore grigio che richiama tanto il fumo di Londra. Sia nel colore sia nella trasparenza.
In più di un intervento, proprio da queste pagine, si è richiamata l'attenzione ora sul quadro normativo, ora sui controlli, ora sulla situazione reale in essere.
Per offrire al lettore una rappresentazione chiara ed esauriente della casistica contemplata dall'attuale legislazione riguardante la costruzione dei compressori, abbiamo realizzato uno schema grafico (vedi figura) che ne sintetizza i principali riferimenti normativi.
Volutamente si è scelta questa particolare forma di visualizzazione, in quanto il compressore finito e pronto per l'immissione nel mercato rappresenta il nucleo attorno al quale è imperniato il quadro legislativo.

Le Direttive
Direttiva Macchine
Ma torniamo al grafico. Prima di ogni cosa risulta - ormai scontato - il riferimento alla Direttiva Macchine, visto che il compressore è composto anche da organi in movimento da proteggere contro eventuali infortuni alle persone.
Le macchine sono state regolamentate, in Italia per la prima volta, con il Dpr 547/55, il quale ha dato una prima svolta concreta sulla sicurezza.
Infatti, esso impone al costruttore e all'utilizzatore di avere sulla macchina specifici dispositivi o svolgere specifiche funzioni.
La Direttiva Macchine 89/392/Cee e successive integrazioni, sostituita dalla 98/37/Cee, è entrata in applicazione dal 1° gennaio 1993 con un periodo transitorio d'adeguamento fino al 31 dicembre 1994.
Ciò comporta che, a partire da tale data, possono essere immesse sul mercato dell'Unione Europea solo le macchine con documentazione conforme a tale Direttiva e con marcatura CE.
Il 6 settembre 1996 è stato pubblicato il Dpr 24 Luglio 1996, n. 459, entrato in vigore il 22 settembre 1996 denominato Direttiva Macchine, ovvero il recepimento delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/44/Cee e 93/68/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine che sancisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute riferiti alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza.
Inoltre, definisce le procedure da applicarsi a tutte le macchine, dove per macchina si intende: "un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro (...) per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale" (art. 1, comma 2).

Direttiva Ped
Immediatamente a seguire, nei casi previsti, l'applicazione della Ped (Pressure equipment directive).
A partire dal 29/05/02, la Direttiva 97/23 prevede la marcatura CE per i dispositivi a pressione. L'applicazione di tale Direttiva riguarda la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità delle attrezzature e dei componenti sottoposti a una pressione massima ammissibile superiore a 0.5 bar.
Secondo tale Direttiva, le attrezzature a pressione e i componenti devono:

essere messi in sicurezza;
la messa in sicurezza deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e la valutazione;
soddisfare idonee procedure di conformità;
riportare la marcatura CE e altre informazioni.
 
Le Vision 2000
Infine, a garanzia della qualità del prodotto, l'applicazione delle Vision 2000. La nuova versione delle norme Iso 9000:2000 (Vision 2000) interessa sia chi si avvicina alle norme per la prima volta, sia chi deve aggiornare il proprio sistema qualità aziendale.
I "novizi" come i "navigati" si troveranno di fronte a una situazione molto simile:
gestire il cambiamento introdotto dall'applicazione delle norme;
imparare a vedere il mondo per processi e misurare tutto ciò che si fa in un‘ottica di miglioramento.

L'aspetto più critico di questo nuovo approccio non consiste tanto nello scrivere il Manuale e le Procedure, quanto nel gestire il cambiamento che l'applicazione delle norme inevitabilmente comporta.

Casi particolari
Esistono, poi, applicazioni specifiche in cui il compressore si troverà a lavorare. Sono questi i casi particolari del settore medicale (aria medicale) e delle installazioni in atmosfere esplosive.

Settore medicale
Nel primo caso, il riferimento è il Dlgs 24/02/97 n. 46, che rappresenta la certificazione di prodotto in accordo alla Direttiva comunitaria 93/42/CE (Medical devices directive).
Tale Direttiva, recepita in Italia con il citato decreto legislativo, definisce, per l'immissione sul mercato di Dispositivi medici, i requisiti essenziali di sicurezza per la protezione della salute degli utilizzatori di tali Dispositivi.
Il processo di certificazione deve essere svolto in affiancamento a un Organismo notificato, il quale si assume la responsabilità di verificare la corretta applicazione delle norme tecniche armonizzate come presupposto alla conformità dei requisiti essenziali sicurezza previsti dalla Direttiva.
In accordo con la Direttiva, il fabbricante deve realizzare il Fascicolo tecnico relativo al Dispositivo medico prodotto, con l'identificazione della classe di appartenenza, della destinazione d'uso e, quando applicabili, delle altre regole obbligatorie o volontarie alle quali esso è sottoposto.
La classificazione dei Dispositivi medici in accordo con quanto stabilito dalla Direttiva è fondamentale per definire la procedura di conformità adeguata.

Situazioni "esplosive"
Inoltre, nel caso in cui il compressore lavori in atmosfere a rischio di esplosione, si deve rispettare l'applicazione della Direttiva Atex 94/9/CE "Materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva".
Tale Direttiva, che riguarda "apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva", entrata in vigore obbligatoriamente dal 1° luglio 2003, modifica sensibilmente la regolamentazione del settore ed è, pertanto, necessario un ripensamento riguardo la costruzione, l'uso e l'installazione delle apparecchiature in zone classificate contro il rischio di esplosione.
Novità rilevante della Direttiva Atex è l'applicazione a tutti i rischi di esplosione, anche a quelli non considerati dalla legislazione comunitaria precedente, quali, per esempio, componenti meccanici, polveri combustibili.
Insomma, a conclusione di queste sintetiche note, si può dire che un compressore, oggi, è molto più soggetto al rispetto della normativa vigente, in continua evoluzione, che in passato.




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