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Direttiva macchine
Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - novembre/dicembre 2003

Direttiva macchine: cosa occorre sapere (parte 2)

 
Ingegner Massimo Rivalta


In questo secondo articolo dedicato alla Direttiva Macchine (Dl 459/96), il primo lo proponiamo nelle pagine precedenti, esaminiamo soprattutto gli aspetti di particolare valenza specifica quali, ad esempio, le esclusioni dalla normativa, l'Allegato I con i Requisiti Essenziali di Sicurezza.
Oltre a introdurre alcuni cenni sulla sicurezza delle macchine elettriche a Bassa Tensione (73/23/CE) e dei serbatoi in pressione (87/404/CE).

Visti negli articoli precedenti quali sono gli argomenti e le macchine, fondamentalmente, interessate alla Direttiva, proviamo ora a interpretare la giurisprudenza partendo dal contrario: verificando, cioè, le eventuali esclusioni e, quindi, chi o cosa non è interessato all'applicazione della Direttiva Macchine.

Quando non si applica
Come previsto dalla normativa, esistono ambiti particolari in cui essa non viene applicata in quanto, trattandosi di settori specifici, verrebbero meno i requisiti essenziali previsti dalla stessa normativa.
Sono, pertanto, individuati i campi di applicazione che vengono esclusi dall'applicazione come segue:
1. le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
2. le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
3. le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
4. le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
5. le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
6. le fonti radioattive incorporate in una macchina;
7. le armi da fuoco;
8. i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
9. i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
10. le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
11. gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
12. i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della dir. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla dir. 86/297/CEE;
13. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
14. gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:

a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;

15. i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
16. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
17. gli elevatori di scenotecnica;
18. gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
E' molto importante sottolineare come tutti gli argomenti indicati in questo lungo elenco non è che non siano soggetti ad alcuna normativa, semplicemente sono rispondenti a specifica giurisprudenza opportunamente dedicata.

Sicurezza e salute
L'Allegato I del Dl 459/96 prevede, oltre alla definizione di "Zone pericolose", "Persona esposta" e "Operatore", alcuni principi di integrazione della sicurezza che possono essere riassunti in pochi punti riguardanti la manutenzione, il montaggio/smontaggio della macchina, l'eliminazione o la riduzione dei rischi nel miglior modo possibile. La macchina deve essere perciò progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio e, nelle condizioni d'uso previste, devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nell'Allegato I sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissati possono non essere raggiunti. In questo caso, e nella misura del possibile, la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi che coprono. Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve, inoltre, progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi rischi.
Sempre inclusi nel grande capitolo dell'Allegato I si trovano tutte le specificazioni riguardanti i materiali utilizzati per la costruzione, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e dei dispositivi di comando e le misure di prevenzione contro i rischi meccanici (stabilità, rischio di rottura, rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti, misure di protezione e così via).
Insieme all'Allegato I della Direttiva Macchine e alla direttiva stessa, le Direttive europee per la sicurezza riguardano, oltre che gli aspetti sociali della sicurezza (tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori), anche le caratteristiche intrinseche di sicurezza che deve avere un prodotto (chiamate direttive di prodotto).
Le direttive di prodotto, più importanti, come campo di applicazione e impatto, sono tre:

1) Macchine, di cui abbiamo già ampiamente parlato;
2) Bassa Tensione;
3) Compatibilità Elettromagnetica.

Le principali disposizioni legislative che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità a requisiti essenziali di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente, risparmio energetico, sono indicate nella apposita tabella con, a fianco, l'indicazione della norma di recepimento in Italia.
Per completezza riportiamo qui sotto, in maniera sinottica, i passaggi principali di due normative importanti, ovvero:

73/23/CE
Bassa Tensione
L. 18/10/1977 n. 791

87/404/CE
Recipienti semplici in Pressione
D.Lgs. 27/09/91 n. 311


Bassa tensione

Armonizzazione tecnica/costruzione: materiale elettrico a bassa tensione.


1) Obiettivo
Assicurare la libera circolazione e l'immissione sul mercato comunitario del materiale elettrico, armonizzando totalmente i requisiti in materia di sicurezza che essi devono soddisfare.


2) Provvedimento comunitario
Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva "bassa tensione"). Modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.


3) Contenuto
1. La direttiva 73/23/CEE stabilisce gli obiettivi o "requisiti fondamentali" in materia di sicurezza applicabili al materiale elettrico destinato:

a essere adoperato a una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 V per la corrente alternata e tra 75 e 1500 V per la corrente continua;
agli scambi intracomunitari;
ad esclusione di taluni materiali e fenomeni.
2. Talune norme europee armonizzate sono elaborate sulla base dei requisiti fondamentali dagli organismi europei di normalizzazione. Tali norme, non obbligatorie, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Si presume che tutto il materiale elettrico, fabbricato in conformità alle norme armonizzate pertinenti, rispetti i requisiti fondamentali della direttiva.
4. La procedura di valutazione consiste nel controllo interno della fabbricazione.
5. In seguito all'adozione della direttiva 93/68/CEE, il materiale elettrico deve recare, per essere immesso sul mercato, il marchio "CE" di conformità, che:
conferma la sua conformità con le disposizioni delle presenti direttive;
è costituito da una sigla dalla grafia unica, la sigla "CE";
è apposto dal fabbricante o dal suo mandatario la cui sede è nella Comunità.

6. Se il materiale elettrico forma l'oggetto di altre direttive che prevedono il marchio "CE", l'apposizione del marchio indica anche che il materiale è conforme ai requisiti di tali direttive.
7. Sul materiale elettrico può essere apposto qualsiasi altro marchio, purché questo non possa essere confuso con il marchio di conformità.
8. Inoltre, le direttive prevedono procedure e sanzioni stabilite dagli Stati membri se questi constatano che il marchio CE è stato indebitamente apposto.


4) Termine fissato per l'applicazione della legislazione negli Stati membri
. Direttiva 73/23/CEE: 21.08.1974, tranne eccezioni;
. Direttiva 93/68/CEE: 01.07.1994.


5) Data di entrata in vigore (se questa non coincide con la data precedente)
. Direttiva 73/23/CEE: 21.02.1973;
. Direttiva 93/68/CEE: 02.08.1993.

Recipienti semplici a pressione
Armonizzazione tecnica dei Recipienti semplici a pressione.


1) Obiettivo
Garantire la libera circolazione sul mercato comunitario dei recipienti semplici a pressione, armonizzando completamente i requisiti di sicurezza ai quali detti recipienti devono conformarsi.


2) Provvedimento comunitario
Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.
Modificata dai provvedimenti seguenti:
. Direttiva 90/488/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990;
. Direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993.


3) Contenuto
1. Le presenti direttive si applicano ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, ossia ai recipienti di concezione semplice:

fabbricati in acciaio di qualità non legato o in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto, saldati;
soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;
destinati a contenere aria o azoto;
e non destinati ad essere esposti alla fiamma.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione delle direttive:
i recipienti appositamente previsti per usi nucleari;
quelli previsti per l'installazione o la propulsione di navi o aeromobili;
gli estintori.

3. Le direttive determinano gli obiettivi o "requisiti essenziali" di sicurezza cui devono conformarsi i recipienti semplici a pressione durante la fabbricazione e prima della loro immissione in commercio.
4. Gli organismi europei di normazione stabiliscono norme europee armonizzate in base ai requisiti essenziali. Tali norme, che non rivestono carattere obbligatorio, sono pubblicate sulla "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" come norme nazionali di contenuto identico.
5. Tutti i recipienti fabbricati in conformità delle norme armonizzate sono ritenuti presumibilmente conformi ai requisiti essenziali.
6. Le procedure di valutazione della conformità dei requisiti essenziali dei recipienti si basano sull'approccio modulare descritto nella decisione 93/465/CEE del Consiglio relativa alle procedure di valutazione della conformità e all'apposizione della marcatura CE di conformità.
La valutazione della conformità rientra nell'ambito delle responsabilità:

degli organismi nominati dagli Stati membri secondo criteri comuni di valutazione, notificati alla Commissione e agli altri Stati membri, ovvero
degli stessi fabbricanti.
7. Prima della loro immissione in commercio, i recipienti devono essere muniti della marcatura "CE" di conformità che:
ne dichiara la conformità alle disposizioni delle presenti direttive;
prevede un simbolo grafico comune, le iniziali "CE";
viene apposta dal fabbricante o dal suo mandatario residente nella Comunità.

8. Oltre alla marcatura, il recipiente o la targhetta segnaletica deve riportare almeno una delle sette iscrizioni complementari di cui alla direttiva.
9. Qualora il recipiente sia disciplinato da altre direttive che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa indica egualmente la conformità del recipiente ai requisiti di dette direttive.
10. Può essere apposta ogni altra marcatura sui recipienti, purché questo non crei confusione con la marcatura di conformità.
11. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni qualora constatino l'apposizione indebita della marcatura.
12. E' previsto un periodo transitorio dal 1° gennaio 1995 (data di entrata in vigore della direttiva 93/68/CEE) al 1° gennaio 1997, durante il quale gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato o la messa in servizio dei recipienti conformi alle disposizioni in vigore sul loro territorio anteriormente al 1° gennaio 1995.


4) Termine ultimo per l'attuazione della normativa comunitaria negli Stati membri
. Direttiva 87/404/CEE: 01.01.1990;
. Direttiva 90/488/CEE: 01.07.1991;
. Direttiva 93/68/CEE: 01.07.1994.


5) Data d'entrata in vigore (se diversa da quella del punto precedente)
. Direttiva 87/404/CEE: 26.06.1987;
. Direttiva 90/488/CEE: 25.09.1990;
. Direttiva 93/68/CEE: 02.08.1993.
Si chiude, con quest'ultimo, l'intervento concernente la legislazione europea e il suo recepimento in Italia, con particolare riguardo a quelle che rappresentano, allo stato attuale, i passi più significativi dell'armonizzazione tecnica tra gli Stati membri.
Tra i vari commenti da proporre in ambito tecnico, vi è quello della vastità della materia cui il legislatore europeo è chiamato a esprimersi, compatibilmente con quelle che risultano essere le esigenze e le necessità di un'Europa in continua evoluzione tecnica. Penso gli sia dovuto il riconoscimento a tanto lavoro con l'intento di renderci tutti uguali e con le stesse possibilità di fronte a una così vasta "miscellanea" culturale e sociale.

 
Tabella delle Rispondenze
Direttive CEE Norma di recepimento
73/23/CE
Bassa Tensione

L. 18/10/1977 n. 791
87/404/CE
Recipienti semplici in Pressione

D.Lgs. 27/09/91 n. 311
88/378/CE
Sicurezza dei Giocattoli

D.Lgs. 27/09/91 n. 313
89/106/CE
Prodotti da Costruzione

D.P.R. 21/04/93 n. 246
89/336/CE - 92/31/CE
Compatibilità Elettromagnetica

D.Lgs. 04/12/92 n. 476
89/392/CE
Direttiva Macchine

D.P.R. 24/07/96 n. 459
89/686/CE
Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. 04/12/92 n. 475
90/385/CE
Dispositivi medici impiantabili attivi

D.Lgs. 14/12/92 n. 507
90/396/CE
Apparecchi a Gas

D.P.R. 15/11/96 n. 661
91/263/CE
Apparecchiature terminali
di Telecomunicazione

D.Lgs. 29/12/92 n. 519
94/42/CE
Caldaie ad acqua calda

D.P.R. 15/11/96 n. 660
93/15/CE
Esplosivi per uso civile

D.Lgs. 02/01/97 n. 7
93/42/CE
Dispositivi medici

D.Lgs. 24/02/97 n. 46
94/9/CE
Apparecchi e Sistemi di Protezione
in atmosfera esplosiva

94/25/CE
Imbarcazioni da diporto

D.Lgs. 14/08/96 n. 436
94/62/CE
Imballaggi

D.Lgs. 05/02/97 n. 228
95/16/CE
Ascensori

D.P.R. 30/04/1999 n. 162
97/23/CE
Sistemi in pressione (PED)




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