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Direttiva PED: note interpretative

DL 329/04: tre aspetti interpretativi

 
 Gli obblighi degli utilizzatori
 DL 329/04: una schematica e chiara analisi di quanto dice
 Ancora sul Dm 329/04 con le responsabilità da esso derivanti




Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - novembre/dicembre 2005


Gli obblighi degli utilizzatori


Gianluca Zanovello - Veneta Compressori


L’entrata in vigore del Dm 329, relativo all’esercizio dei recipienti a pressione, chiarisce in maniera molto più marcata il ruolo di responsabilità che gli utilizzatori di recipienti a pressione hanno.
L’utilizzatore è la figura di riferimento in termini di gestione e utilizzazione delle attrezzature a pressione.

Quali obblighi
Gli Obblighi dell’Utilizzatore sono principalmente definiti dall’art. 4 del Dlgs 19/09/1994 n. 626 che, a fronte della Valutazione del rischio, individua l’Utilizzatore come la persona che deve definire:
• le Apparecchiature critiche;
• il Piano di ispezione e controllo delle apparecchiature critiche.
Ci sono, poi, altri aspetti importanti da non trascurare per quanto riguarda l’esercizio dei recipienti a pressione:
1) le Attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte si esplicano sulla base di Norme vigenti;
2) il Puntuale intervento ed esecuzione delle Verifiche di vigilanza, sulla base delle Norme vigenti, da parte delle Autorità preposte, non solleva l’Utilizzatore dalle proprie responsabilità;
3) il Mancato intervento ed esecuzione delle Verifiche da parte delle Autorità preposte non solleva l’Utilizzatore dalla Esecuzione delle stesse verifiche e dal renderne Evidenza.
Ecco quindi che, “interpretando” i vari Dm, emergono sempre più chiaramente le responsabilità dell’Utilizzatore. In merito alle attrezzature in pressione, esso è direttamente coinvolto fin dall’acquisto.
L’Utilizzatore deve provvedere alla acquisizione di apparecchiature Conformi e, limitandoci al Rischio pressione, deve accertare la Conformità del prodotto mediante la piena applicazione della Dir. Ped 97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00.
Compito dell’Utilizzatore è, pertanto, verificare che il prodotto acquistato sia conforme alla Ped e che lo stesso sia accompagnato dai documenti necessari alla sua gestione, documenti che andiamo subito a elencare.

Quali documenti
Dichiarazione di Conformità (DdC)
E’ a firma del Fabbricante e l’Ente notificato, a meno di specifica Certificazione di prodotto (Mod. G e F di IV Cat.), interviene usualmente a vederne degli Esempi e dei Campioni. E’ opportuno che, prima di procedere alla archiviazione, la DdC sia esaminata e completamente “compresa”. La base di riferimento per valutare la correttezza del contenuto della DdC è l’Allegato VII Dir. Ped.

Manuale d’Uso e Manutenzione
Deve contenere tutte le informazioni utili per:
a) Installazione;
b) Esercizio;
c) Dismissione.
In particolare, l’Utilizzatore deve essere in grado di gestire correttamente:
• Installazione:
- trasporto
- posizionamento e ancoraggio
- collegamenti
- dispositivi di sicurezza e protezione
- procedura di messa in servizio;
• Esercizio:
- funzionamento a regime, start up e fermate
- piani di controllo e ispezioni
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Dismissione:
- procedura di eventuali bonifiche
- discarica dei materiali.

Fase di esercizio
Gli Obblighi dell’Utilizzatore, nella successiva fase di esercizio, hanno ruolo fondamentale soprattutto nella organizzazione e gestione delle verifiche periodiche. Questi obblighi vengono chiaramente espressi nei vari articoli del Dm 329. La loro attenta lettura consente una maggiore comprensione dello spirito “non repressivo” con cui la Ped (acronimo di Pressure equipment directive) è stata formulata.
Come esempio, riportiamo alcuni degli obblighi che l’Utilizzatore ha nella fase di Messa in servizio e Controllo e ispezione:
• fornire al Soggetto Incaricato (S.I.) informazioni e assistenza necessarie;
• consentire al S.I. l’esecuzione delle prove alle date prefissate;
• fornire motivata comunicazione al S.I. di eventuali messe Fuori Servizio degli apparecchi;
• fornire comunicazione al S.I. del riavvio di attrezzature in pressione precedentemente messe Fuori Servizio;
• sottoporre le Attrezzature e Insiemi in pressione a verifiche e riqualificazione periodica.

Riqualificazione periodica
Per quanto concerne, poi, la Riqualificazione periodica (applicata alle sole attrezzature che rientrano nella classe di appartenenza), l’utilizzatore dovrà stabilire una metodologia procedurale uniforme relativa a:
• verifiche di Integrità (art. 12);
• verifiche di Funzionamento (art. 13).
La Riqualificazione periodica è regolamentata, a meno di diverse e più restrittive indicazioni riportate nel manuale d’uso, secondo lo schema di cui agli allegati A e B al Dm 329.
In relazione, poi, alle operazioni di Riparazione e Modifiche dei recipienti a pressione, le indicazioni da seguire sono riportate nel cap. 14.
Riassumendo, in sommi capi l’Utilizzatore deve:
• sottoporre a categorizzazione le Apparecchiature in pressione secondo All. II Ped;
• costituire e mantenere aggiornato il data base delle Attrezzature in pressione dei propri impianti;
• redigere uno scadenziario di dettaglio secondo nuove periodicità;
• richiedere l’esecuzione delle Verifiche di Messa in servizio;
• presentare le Dichiarazioni di Denuncia di Messa in servizio;
• richiedere l’esecuzione delle Visite periodiche;
• formalizzare le Messe Fuori servizio e i Riavvii.

Classificazione dei fluidi
Cercando, quindi, di dare alcune indicazioni su come “categorizzare” le Attrezzature a pressione, è utile conoscere la classificazione dei fluidi che esse devono contenere.
Le Attrezzature a pressione (in relazione a quanto citato nell’art. 9 del Dlgs 93/00) sono classificate per categoria in base a criteri di “rischio crescente”. Ai fini, quindi, della classificazione, i fluidi sono suddivisi nei seguenti due gruppi:
- Gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all'art. 2, comma 2, del Dlgs 3 febbraio 1997 n. 52, come “esplosivi estremamente inflammabili", "facilmente infiammabili", "infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità), "altamente tossici", "tossici", "comburenti";
Gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel gruppo 1. Una particolare interpretazione viene normalmente data nel caso, per esempio, del serbatoio dell’olio all’interno dei compressori d’aria. In questo caso, sono presenti l’aria compressa in pressione e il fluido lubro-refrigerante (olio). E in questo caso si potrebbe, allora, citare il testo contenuto sempre nell’art. 9 in cui viene evidenziato che: allorché un recipiente è costituito da più camere, è classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere. Allorché una camera contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. In questo caso, verrà allora richiesta anche la Msds (scheda di sicurezza) dell’olio, dalla quale si evincerà la “temperatura di infiammabilità”. Quest’ultimo elemento diventa motivo di ulteriore approfondimento tecnico.

 

Recipiente in pressione
Appurato, quindi, che l’aria compressa appartiene al Gruppo 2, è ora necessario valutare in quale gruppo di appartenenza viene inserito il recipiente in pressione, e se ne è richiesta la marcatura CE.
A tale proposito, è indispensabile approfondire l’art. 3 (requisiti tecnici particolari) del Dlgs 93/00.
Esso cita: “Le attrezzature a pressione c/o gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e al punto 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione.
Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l'uso e recare marcature che consentano di individuare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Tali attrezzature e/o insiemi non devono recare la marcatura CE di cui all'articolo 15”.
Per quanto attiene ai recipienti a pressione oggetto dell'articolo 3, questi sono classificati in base:
- alla pressione massima ammissibile PS;
- al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN;
- al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere (gruppo 1 o gruppo 2).
Applicando la tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni, è possibile individuare la categoria di appartenenza e, quindi, la valutazione della conformità.
Con riferimento alla Tabella 1, le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.





Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - febbraio 2005



DL 329/04: una schematica e chiara analisi di quanto dice


L’atteggiamento dell’utilizzatore


Massimo Rivalta - ingegnere


Scorrendo velocemente la nuova norma, si vuole porne in risalto gli aspetti più importanti, lasciando al lettore l’approfondimento del testo integrale.
Prima di tutto, il campo di applicazione.

Campo di applicazione
Si può dire che esso non è sostanzialmente variato in quanto le disposizioni del decreto si applicano tendenzialmente alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e - in particolare ma non solo - alle attrezzature di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c).
Altra importante introduzione è costituita dalle verifiche obbligatorie inserite, quali:
• verifiche di "primo impianto", ovvero di "messa in servizio", riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti e assemblati negli impianti dagli utilizzatori;
• verifiche periodiche, da effettuarsi successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione a intervalli di tempo predeterminati;
• verifiche di riqualificazione periodica, da effettuarsi successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione a intervalli di tempo predeterminati;
• verifiche di riparazione o modifica.
Si propongono, riassunti, i principali aspetti tecnici contenuti.

Verifiche e obblighi...
Verifica obbligatoria di primo impianto
ovvero della messa in servizio
Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati e assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
Al termine della verifica, il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.

Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione
All'atto della messa in servizio, l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia, agli enti competenti, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
• elenco delle singole attrezzature;
• relazione tecnica con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
• dichiarazione, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;
• verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
• elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

Obblighi degli utilizzatori
La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
• messa fuori esercizio di attrezzature e insiemi coinvolti;
• esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

Obbligo delle verifiche periodiche
Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.

Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche
Se è possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura.

Riqualificazione periodica
Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature e insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla "riqualificazione periodica" degli stessi, vengono classificati tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.
Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
• verifiche di integrità, come definite all'articolo 12;
• verifiche di funzionamento, come definite all'articolo 13.

Verifiche di integrità
in occasione delle verifiche periodiche
La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

Verifica di funzionamento
in occasione delle verifiche periodiche
La verifica di funzionamento consiste:
• nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;
• nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.

Riparazione e modifiche
La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.
Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:
• il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato in origine;
• il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.
La modifica è realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura a una procedura di valutazione di conformità in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta a un controllo della messa in servizio, qualora previsto.

Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto e non certificati secondo il Dlgs 25 febbraio 2000, n. 93

L'utilizzatore deve denunciare all'Ispesl, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati a omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.
La denuncia all'Ispesl deve contenere:
• descrizione sintetica del recipiente o della tubazione;
• classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
• valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.
A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua, presso l'utente, un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.



Tratto da “I Quaderni dell’Aria Compressa” - marzo 2005

Ancora sul Dm 329/04 con le responsabilità da esso derivanti



I fondamentali dell’utilizzatore


Massimo Rivalta - ingegnere
Gianluca Zanovello - Veneta Compressori

In questo articolo conclusivo vengono trattati precisi aspetti: le responsabilità degli utilizzatori, i rapporti da tenere con gli Enti di sorveglianza e lo “spicciolo” da farsi.

Responsabilità degli utilizzatori
L’entrata in vigore del Dm 329/04, relativo all’esercizio dei recipienti a pressione, chiarisce in maniera molto più marcata il ruolo di responsabilità che gli utilizzatori di recipienti a pressione hanno.
L’utilizzatore è la figura di riferimento in termini di gestione e utilizzazione delle attrezzature a pressione.
Gli obblighi dell’utilizzatore sono principalmente definiti dall’art. 4 Dlgs 19/09/1994 n. 626 che, a fronte della valutazione del rischio, individua l’utilizzatore come la persona che deve definire:
- le apparecchiature critiche;
- il “piano di ispezione e controllo delle apparecchiature critiche”.
In merito alle attrezzature in pressione nuove, l’utilizzatore è coinvolto nelle fasi di: acquisto, installazione, esercizio e dismissione.

Fase di acquisto
L’utilizzatore deve provvedere alla acquisizione di apparecchiature conformi e, limitandoci al rischio pressione, alla piena applicazione della Dir. Ped 97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00 che presuppone la conformità del prodotto.
Compito dell’utilizzatore è, pertanto, verificare che il prodotto acquistato sia conforme alla Ped e che lo stesso sia accompagnato dai documenti necessari alla sua gestione, vale a dire la Dichiarazione di conformità e il Manuale d’uso e manutenzione. Per taluni specifici impianti può, inoltre, essere utile la richiesta al costruttore del Fascicolo Tecnico.

Installazione di nuove attrezzature e sistemi
L’art. 4 evidenzia la procedura per verifica di primo impianto o messa in servizio delle attrezzature in pressione, escluse quelle di cui all’art. 5, “solo” se installate dall’utilizzatore, che deve verificare la corretta installazione della attrezzatura sull’impianto in presenza del “soggetto verificatore” e allegare il relativo rapporto alla Dichiarazione di messa in servizio (art. 6) che deve consegnare a Ispesl e Asl.
Non è più concesso (D.Dir.Map 19/05/04) l’esercizio dell’attrezzatura a pressione prima della verifica di messa in servizio.
L’art. 6 evidenzia, invece, gli obblighi per la messa in servizio di tutte le attrezzature, entro lo scopo del Dm 329/04, anche non installate dall’utilizzatore.
L’utilizzatore deve trasmettere a Ispesl e Asl la Dichiarazione di messa in servizio composta da:
• elenco attrezzature;
• relazione tecnica con schema impianto;
• dichiarazione di corretta installazione secondo Dpr. 403;
• rapporto della verifica di messa in servizio (art. 4);
• elenco apparecchi soggetti a creep o fatica oligociclica.
Il comma (d) art. 5 esclude, dall’obbligo della verifica di messa in servizio di cui all’art. 4, gli “Insiemi” per i quali l’O.N. o I.U abbiano effettuato le verifiche degli accessori di sicurezza o controllo.
In questo caso, la Dichiarazione di messa in servizio non sarà corredata del Rapporto di verifica di Messa in Servizio, ma di una attestazione dell’Utilizzatore (comma 4, art. 6).

Esercizio e dismissione
Gli artt. 7, 8 e 9 definiscono gli “obblighi dell’utilizzatore“, cioè:
• fornire al “soggetto incaricato” (S.I.) informazioni e assistenza necessarie;
• consentire al S.I. l’esecuzione delle prove alle date prefissate;
• fornire motivata comunicazione al S.I. di eventuali messe Fuori Servizio degli apparecchi;
• fornire comunicazione al S.I. del riavvio di attrezzature in pressione precedentemente messe fuori servizio;
• sottoporre le attrezzature e Insiemi in pressione a verifiche e riqualificazione periodica;
• accertare esistenza e funzionalità di dispositivi di sicurezza e controllo (comma 4).
L’art. 10 propone tutti gli aspetti relativi alla “riqualificazione periodica” delle attrezzature di cui all’art. 1, con l’esclusione delle attrezzature di cui all’art. 11.
La riqualificazione periodica al fine di stabilire una metodologia procedurale uniforme avviene attraverso:
• le verifiche di Integrità (art. 12);
• le verifiche di funzionamento (art. 13).
La riqualificazione periodica è regolamentata, a meno di diverse e più restrittive indicazioni riportate nel Manuale d’uso, secondo lo schema di cui agli allegati A e B al Dm 329.

Da non trascurare
Ci sono, poi, altri aspetti importanti da non trascurare per quanto riguarda l’esercizio dei recipienti a pressione:
- le attività di vigilanza da parte delle autorità preposte si esplicano sulla base di norme vigenti;
- il puntuale intervento ed esecuzione delle verifiche di vigilanza, sulla base delle norme vigenti, da parte delle autorità preposte, non solleva l’utilizzatore dalle proprie responsabilità;
- il mancato Intervento ed esecuzione delle verifiche da parte delle autorità preposte non solleva l’utilizzatore dalla esecuzione delle stesse verifiche e dal renderne evidenza.

Conclusione
Interpretando i vari Dm, emergono sempre più chiaramente le responsabilità dell’utilizzatore. In merito alle attrezzature in pressione, tale figura è direttamente coinvolta fin dall’acquisto.
L’utilizzatore deve provvedere alla acquisizione di apparecchiature conformi e, limitandoci al rischio pressione, deve accertare la conformità del prodotto mediante la piena applicazione della Dir. Ped 97/23 EC, recepita in Italia con Dlgs 93/00.
Fino ad ora, per semplicità di trattazione, abbiamo analizzato il caso in cui si trattino attrezzature nuove.
Il Dm prevede, però, tutta una serie di attività anche per le attrezzature già esistenti, che in molti casi non sono conformi alla Ped, ma che sono soggette a verifiche ispettive Ispesl.
Questo secondo caso è molto più complesso da gestire, in quanto richiama di volta in volta attività differenti in relazione alla configurazione degli impianti.
L’utilizzatore, per le attrezzature nuove, deve quindi:
• sottoporre a categorizzazione le apparecchiature in pressione secondo All. II Ped;
• costituire e mantenere aggiornato il data base delle attrezzature in pressione dei propri impianti;
• redigere uno scadenziario di dettaglio secondo nuove periodicità;
• richiedere l’esecuzione delle verifiche di messa in servizio;
• presentare le dichiarazioni di denuncia di messa in servizio;
• richiedere l’esecuzione delle visite periodiche;
• formalizzare le messe fuori servizio e i riavvii.




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